Imposte

Bolle di importazione, resta la scissione tra profili doganali e Iva

L’agenzia delle Dogane e Monopoli torna sul tema della corretta compilazione delle bolle con la circolare 40/2021

di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

Per operare in dogana, gli operatori extra Ue devono essere muniti di codice Eori e possono effettuare operazioni doganali solo per il tramite di un dichiarante stabilito nell’Unione europea.

Con la circolare n. 40/2021, l’agenzia delle Dogane e Monopoli torna sul tema della corretta compilazione delle bolle doganali di import, in tutte le ipotesi in cui le operazioni sono effettuate nell’interesse di soggetti non stabiliti nell’Ue, confermando – al solito – la scissione tra profili doganali ed Iva che è concettualmente corretta e spesso causa di cortocircuiti operativi assai rilevanti.

Le conclusioni cui giunge la Dogana sono in primo luogo fondate sull’applicazione dell’articolo 170 del Codice doganale dell’Ue - Cdu, per cui, salve alcune eccezioni:

(i) la dichiarazione può essere presentata da qualsiasi persona che sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci, direttamente o tramite il suo rappresentante;

(ii) il dichiarante sia “stabilito nel territorio doganale dell’Unione”.

In secondo luogo, viene in rilievo l’articolo 9 del Cdu, per cui, ancorché non stabilito nell’Ue, l’importatore deve essere, di norma, identificato ai fini doganali, attraverso l’attribuzione di un codice Eori, a cui deve essere collegata la partita Iva rilasciatagli direttamente a seguito di identificazione fiscale diretta nel Paese membro dell’Ue o quella del rappresentante fiscale nominato nello Stato membro nel quale lo stesso effettua le operazioni doganali.

Alla luce di queste norme, la Dogana osserva anzitutto che la figura del rappresentante fiscale ai fini Iva è valida solo ai fini fiscali, con l’esclusivo scopo di permettere l’assolvimento, da parte del rappresentante a ciò designato, degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali connessi all’attività di un soggetto non stabilito in Italia e non attribuisce al titolare della corrispondente partita Iva alcuna legittimazione ad operare, in luogo del soggetto non stabilito, in contesti giuridici diversi dall’Iva stessa, come quello doganale.

Di seguito a ciò, si conclude che l’importatore, in quanto in grado di fornire tutte le informazioni richieste per l’applicazione del regime doganale, può essere un soggetto extra Ue, ancorché identificato a mezzo codice Eori.

Dunque, la dichiarazione doganale può essere presentata da questo soggetto, ma a tale scopo occorre avvalersi di un rappresentante doganale stabilito in Ue che agisca con la modalità della rappresentanza indiretta, dunque in nome proprio e per conto altrui, assumendo il ruolo di dichiarante.

Infine, si conclude che il rappresentante fiscale Iva non è legittimato a presentare una dichiarazione doganale per conto di un soggetto non stabilito; la partita Iva rilasciata al rappresentante fiscale, potendo solo figurare nel campo 44 della dichiarazione doganale, solo ai fini dell’assolvimento degli adempimenti richiesti dal Dpr 633/1972.

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