Imposte

Bollo auto, anche per la Consulta paga l’utilizzatore in caso di leasing

La sentenza 33/2020 della Corte costituzionale chiarisce chi è l’unico soggetto tenuto al pagamento

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di Giacomo Albano

Per i veicoli concessi in locazione finanziaria (leasing) l’unico soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale è il soggetto utilizzatore, anche per i rapporti anteriori al 1° gennaio 2016.

Dopo la Cassazione (sentenze n. 13131, 13132, 13133 e 13135 del 16 maggio 2019), anche la Corte costituzionale, con la sentenza 33/2020 del 26 febbraio, scende in campo sulla questione della soggettività passiva del bollo auto per i mezzi in leasing, mettendo una pietra tombale sul contezioso ultradecennale tra Regioni e società di leasing.

La questione di legittimità costituzionale sottoposta alla Corte aveva ad oggetto le norme che, a partire dal 2016, disciplinano l’individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica per gli autoveicoli concessi in locazione finanziaria (articolo 10, commi 6 e 7, del Dl 113/2016).

Per comprendere la vicenda è necessario partire dalla legge 99/2009, che aveva rivisto gli obbligati al tributo regionale: prima del 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della norma), infatti, la normativa sulla tassa automobilistica prevedeva quale unico soggetto passivo della tassa automobilistica il “proprietario” del bene (articolo 5 del Dl 953/1982) e, quindi, per i veicoli in leasing, il soggetto passivo era la società di leasing; la legge 99 del 2009 ha invece previsto che al pagamento della tassa automobilistica sono tenuti coloro che «risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanzaria».

Nonostante la modifica normativa avesse la finalità di imporre il pagamento della tassa esclusivamente ai soggetti utilizzatori, alcune Regioni hanno continuato a chiedere il pagamento alle società di leasing, argomentando che la locuzione «ovvero» avesse valore congiuntivo e non disgiuntivo e, pertanto, il prelievo potesse avvenire indifferentemente sia in capo al concedente che all’utilizzatore.

Per dirimere il contenzioso scaturito da tale lettura, era intervenuta una norma di interpretazione autentica (Dl 78/2015) che chiariva in modo inequivocabile che per i veicoli concessi in leasing, dal 15 agosto 2009, l’unico soggetto tenuto al pagamento della tassa è l’utilizzatore.

Subito dopo, tuttavia, è intervenuto Il Dl 113 del 24 giugno 2016, che ha abrogato la norma di interpretazione autentica, stabilendo, contestualmente, una regola identica a quella abrogata – ovvero la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore - dal 1° gennaio 2016.

La Ctp Roma ha messo in dubbio la legittimità costituzione del Dl 113 ritenendo che lo stesso – nell’abrogare la norma di interpretazione autentica - ripristinasse la responsabilità solidale in maniera retroattiva.

La Corte costituzionale ha tuttavia ritenuto non fondata la questione, affermando che l’abrogazione della norma di interpretazione autentica non ha effetto retroattivo e, pertanto, fino al 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore del “nuovo” regime di soggettività passiva esclusiva dell’utilizzatore) resta in vigore la disciplina originaria che prevedeva, anch’essa, l’esclusiva responsabilità del locatario per le auto in leasing.

Secondo i giudici costituzionali, la circostanza che oggetto dell’abrogazione sia una disposizione di interpretazione autentica non può far derogare al principio generale secondo cui la legge non ha effetti retroattivi, stabilito dall’articolo 11, comma 1, delle preleggi e, specificamente in materia tributaria, dallo Statuto del contribuente.

Conseguentemente, la norma di interpretazione autentica recata dal Dl 78/ 2015 (in forza della quale, in caso di locazione finanziaria del veicolo, l’utilizzatore è l’unico soggetto passivo della tassa automobilistica) abrogata dal Dl 113, è restata in vigore fino alla data di entrata in vigore della “nuova” (benché identica) disciplina dettata dallo stesso, ossia fino al 1° gennaio 2016.

Questa interpretazione, peraltro, è in linea con le conclusioni cui è giunta la Cassazione, con le sentenze del 16 maggio 2019, secondo cui la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore resta ferma dal 15 agosto 2009.

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