Come fare perAdempimenti

Bollo sulle fatture elettroniche, in scadenza il versamento del quarto trimestre 2020

di Stefano Ruzzier e Claudio Sabbatini

  • Quando 20 gennaio 2021 (fatture emesse nel 2020); nuovo calendario (fatture emesse dal 2021)

  • Cosa scade Versamento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche

  • Per chi Soggetti obbligati alla fatturazione elettronica

  • Come adempiere Le Entrate potranno integrare col bollo i documenti, il contribuente potrà accettare la variazione del fisco

1In sintesi

Relativamente alle fatture emesse nell'ultimo trimestre del 2020, per effettuare il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche resta invariata la data di versamento del 20 gennaio 2021.

Solo per quelle emesse dal 2021 valgono le nuove regole, introdotte con il Dm Mef 4 dicembre 2020 (in G.U. 19 dicembre 2020, n. 314) . Con quest’ultimo provvedimento viene concessa una finestra temporale più ampia ai contribuenti.

2Quando è dovuta l’imposta di bollo

In base all’articolo 6 della tabella allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642 le fatture relative a operazioni soggette a Iva sono esenti da imposta di bollo in modo assoluto, cioè anche in caso di registrazione.

Si tratta del noto principio di alternatività tra Iva e bollo (Rm 23 marzo 2009, n. 73/E; Cm 2 gennaio 1984, n. 1/301333; Rm 292337/1983).

Nel caso in cui nella fattura vengano evidenziati sia importi assoggettati a Iva sia importi non assoggettati, qualora l’importo non assoggettato sia di ammontare superiore a 77,47 euro il bollo è dovuto (Rm 3 luglio 2001, n. 98/E).

È dovuta l’imposta di bollo, pari a 2 euro (articolo 7-bis, comma 3, Dl 43/2013), su tutte le fatture che espongono, per un importo superiore a 77,47 euro, operazioni che non scontano Iva.

3Le modalità di assolvimento

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si assolve esclusivamente con la modalità disciplinata dal Dm 28 dicembre 2018, che ha modificato il Dm 17 giugno 2014.

I soggetti che emettono sia fatture elettroniche sia fatture analogiche dovranno adottare diverse modalità di assolvimento dell’imposta, rispettivamente:
a) fatture elettroniche: esclusivamente secondo le disposizioni del Dm 28 dicembre 2018;
b) fatture analogiche: secondo le disposizioni del Dpr 642/1972 (autorizzazione al bollo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del Dpr citato o tramite apposizione del contrassegno ai sensi dell’articolo 3 del medesimo Dpr).

I crediti derivanti da eccedenze di versamento dell’imposta di bollo non possono essere indicati in compensazione nel modello F24 (Faq 132).

4Vecchio e nuovo calendario

Per le fatture emesse nell’ultimo trimestre del 2020 la scadenza del versamento resta fissata al giorno 20 gennaio 2021.

Attenzione

Il Sistema di Interscambio (SdI) elabora i dati relativi all’imposta di bollo nel momento in cui un documento transita nel sistema; pertanto, ad esempio, una fattura datata 31 dicembre 2020 ma trasmessa nei primi giorni di gennaio 2021, verrà inclusa nel conteggio relativo al primo trimestre 2021, e non in quello dell’ultimo trimestre 2020.

Si ricorda che la data che compare sul documento, nel campo “Data” della fattura elettronica rappresenta la data di effettuazione dell’operazione, mentre la data di emissione (ossia, di trasmissione) viene rilevata direttamente dal SdI (Cm 17 giugno 2019, n. 14/E).

Con il Dm del Mef datato 4 dicembre 2020 vengono stabilite nuove tempistiche, non omogenee: il versamento del bollo deve essere effettuato – in genere (con l’eccezione del secondo trimestre e con l’opzione di rinvio del versamento dei primi due trimestri) - entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come previsto fino alle fatture emesse fino al 31 dicembre 2020, entro il giorno 20 del primo mese successivo allo stesso trimestre.

Nello specifico, dalle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2021 il calendario da osservare sarà il seguente:
fatture emesse dal 1° gennaio al 31 marzo: versamento entro il 31 maggio;
fatture emesse dal 1° aprile al 30 giugno: versamento entro il 30 settembre;
fatture emesse dal 1° luglio al 30 settembre: versamento entro il 30 novembre;
fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre: versamento entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Fermo restando che il bollo sulle fatture elettroniche emesse deve essere versato a cadenza trimestralmente, se l’importo dovuto per il primo trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato nei termini del secondo trimestre, ed ancora, se l’importo dell’imposta di bollo da versare nel primo e nel secondo trimestre è inferiore complessivamente a 250 euro, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta di bollo del terzo trimestre (articolo 26, Dl 8 aprile 2020, n. 23).

Indipendentemente dall’ammontare dell’imposta dovuta, per quanto riguarda il terzo trimestre e il quarto trimestre occorre versare il tributo in esame.

5I controlli dell’agenzia e il “dialogo” con il contribuente

Il Dm 4 dicembre 2020 mette a punto, inoltre, le procedure per il recupero e le irrogazioni delle sanzioni, le modalità per l’integrazione dell’imposta da parte dell’agenzia delle Entrate, quando il bollo risulta non versato ma dovuto sulla base delle fatture trasmesse tramite il SdI, e indica, infine, come i contribuenti potranno modificare i dati comunicati.

Da questo punto di vista, l’agenzia delle Entrate sarà aiutata dall’introduzione delle nuove codifiche “codici natura” delle operazioni introdotte con la modifica al tracciato file xml della fattura elettronica in vigore obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021. Tali codifiche, essendo molto più dettagliate rispetto al passato, consentiranno di meglio identificare la natura delle operazioni e, quindi, anche di “intercettare” bolli dovuti ma non esposti in fattura. Tuttavia, non tutto potrà essere intercettato correttamente in modo automatico.

Queste le fasi previste dal Decreto in esame:
le e-fatture senza bollo, trasmesse dal 1° gennaio 2021 tramite Sdi, e per le quali, secondo il fisco, l’imposta era dovuta, verranno integrate direttamente, per ciascun trimestre, dall’agenzia delle Entrate sulla base dei dati in suo possesso (articolo 143, Dl 34/2020; articolo 12-novies, Dl 34/2019);
il cedente o il prestatore di servizi o l’intermediario sarà informato dell’aggiornamento operato dall’amministrazione finanziaria entro il 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre;
se l’operatore (o chi lo rappresenta) ritiene che in una o più fatture integrate dal Fisco mancano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, può correggere i dati comunicati (un prossimo provvedimento dell’agenzia delle Entrate definirà le modalità tecniche per l’integrazione dell’imposta), che hanno fatto scattare l’applicazione (integrazione da parte del Fisco) del bollo, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. Anche in questo caso la tempistica prevede un’eccezione: le fatture elettroniche inviate tramite SdI nel secondo trimestre potranno essere modificate dall’emittente entro il 10 settembre dell’anno di riferimento. In assenza di variazioni da parte del contribuente, le integrazioni effettuate sono ritenute confermate;
entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’agenzia rende noto al cedente o prestatore o all’intermediario delegato, in modalità telematica, l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta e delle integrazioni del periodo precedente, come eventualmente variate dal contribuente. Il termine della comunicazione slitta al 20 settembre nel caso di fatture elettroniche trasmesse tramite SdI nel secondo trimestre;
in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI, l’agenzia comunica al contribuente, con modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa (consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14), e degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione;
se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio dell’agenzia procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

6Come si versa

Il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI può essere effettuato per l’ammontare calcolato dall’agenzia delle Entrate mediante il servizio presente sul sito dell’agenzia medesima, nell’area riservata del soggetto passivo Iva, con addebito su conto corrente bancario o postale.

Resta salva la possibilità di effettuare il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche attraverso il modello F24, con modalità telematiche.

A tal fine sono stati istituiti i seguenti codici tributo (Rm 9 aprile 2019, n. 42/E):
I trimestre: 2521;
II trimestre: 2522;
III trimestre: 2523;
IV trimestre: 2524.
2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI;
2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI.

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