Imposte

Bollo sulle fatture elettroniche: sotto i 250 euro si paga a luglio

Alla cassa entro il 20 aprile. Il Dl 23 consente di posticipare il versamento delle somme di importo ridotto

In scadenza il prossimo lunedì 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno solare, a meno che l’importo dovuto non sia inferiore ai 250 euro. In questo caso possono trovare applicazione le regole dettate dall’articolo 26 del Dl 23 del 2020, come chiarite dalla circolare 9/E/2020, che riconoscono la possibilità di uno slittamento alla scadenza del secondo trimestre cioè al 20 luglio. Il pagamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture non rientra, infatti, tra i versamenti sospesi per far fronte all’emergenza epidemiologica: sia il Dl 18/2020 così come il più recente decreto liquidità non contengono alcuna sospensione al riguardo, né risulta sospeso l’adempimento tributario da cui deriva l’imposta dovuta, e cioè l’emissione di fatture elettroniche assoggettate a bollo, secondo anche quanto chiarito dalle Entrate con la circolare 8/E pubblicata il 3 aprile 2020.

Scadenze ordinarie

Le fatture elettroniche, di ammontare superiore a 77,47 euro e senza applicazione dell’Iva, devono essere assoggettate al pagamento del bollo riportando nel tracciato Xml specifica annotazione di assolvimento dell’imposta in base al Dm 17 giugno 2014. I termini ordinari di versamento, stabiliti dall’articolo 6, comma 2, di tale decreto, scadono il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare in relazione a tutte le fatture elettroniche emesse nello stesso periodo. A tal fine, l’agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo. Con l’evoluzione del tracciato, facoltativo dal 4 maggio prossimo, ed obbligatorio dal 1° ottobre 2020, non sarà più necessario indicare anche l’ammontare dell’imposta per ogni singola fattura, in quanto di importo sempre pari a 2 euro.

L’ultimo intervento

La modifica legislativa dettata dall’articolo 26 del Dl 23 del 2020 prevede, a regime, nuovi termini di scadenza per il versamento dell’imposta di bollo limitatamente ai primi due trimestri dell’anno solare e solamente quando l’importo da versare sia inferiore a 250 euro. L’eventuale riparametrazione dei termini di versamento va infatti determinata avuto riguardo al superamento o meno della soglia dei 250 euro in relazione, rispettivamente, al primo trimestre ovvero al primo e secondo trimestre. Si può quindi versare il bollo dovuto sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno solare entro il 20 luglio, data di scadenza del pagamento del secondo trimestre, se e quando di ammontare non superiore ai 250 euro; mentre se l’ammontare dovuto per primo e secondo trimestre risulta complessivamente di importo inferiore ai 250 euro, il bollo può essere versato cumulativamente entro il 20 ottobre, in concomitanza cioè con il versamento del terzo trimestre. Naturalmente anche quanto dovuto per il secondo trimestre andrà versato all’ordinaria scadenza del 20 luglio se di importo superiore ai 250 euro. Non cambia infatti la periodicità di versamento se gli importi dovuti siano superiori a 250 euro in ciascun trimestre considerato: il pagamento andrà in questo caso effettuato con cadenza trimestrale, e cioè entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento con prima scadenza fissata per il 20 aprile. La possibilità di slittamento dei versamenti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, riguarda infatti esclusivamente l’imposta dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri dell’anno solare, restando invece ed in ogni caso ferme le ordinarie scadenze del 20 ottobre e del 20 gennaio dell’anno successivo per i versamenti relativi a terzo e quarto trimestre solare.

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