Imposta di bollo sulle fatture ricevute dalle associazioni sportive
La risposta a interpello 67/2020: non scatta l’esonero dall’applicazione
Onlus, enti di promozione sportiva e associazioni sportive applicano il bollo sulle fatture ricevute. È quanto affermato dall’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 67/2020 pubblicata il 20 febbraio in merito all’agevolazione prevista dall’articolo 27-bis della Tabella, allegato B al Dpr 642/1972, che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per «atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti» da Onlus nonché da federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni/società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal Coni.
La disposizione in questione ha fatto a lungo discutere gli interpreti sulla sua estensione, dando origine ad orientamenti contrastanti della stessa amministrazione finanziaria (ad es., in senso negativo per le fatture emesse circolare 168 del 1998 e in senso positivo per gli estratti conto circolare 48/E/2012), tanto che con la recente riforma del Terzo settore si è cercato di evitare ogni dubbio introducendo un’agevolazione analoga per gli enti iscritti al Registro unico con un’ambito di applicazione generalizzato a qualsiasi atto e documento (articolo 82, comma 5, del Dlgs 117/2017).
Il quesito e le risposte
Il quesito in esame sposta l’attenzione sulle fatture “ricevute” ed arriva da un libero professionista inquadrato nel regime forfettario che chiede di sapere se sia necessario apporre la marca da bollo da 2 euro sulle fatture rilasciate all’associazione sportiva con cui collabora.
La risposta dell’Amministrazione è positiva e si fonda sulla nozione di documenti «richiesti» contenuta all’articolo 27-bis. Nel dettaglio, secondo l’Agenzia, la fattura costituisce un documento contabile obbligatorio per il soggetto che effettua una data cessione di beni o prestazione di servizi (ai sensi dell’articolo 21 del Dpr 633/1972), anche in assenza di esplicita richiesta da parte del cessionario/committente. Ciò, porterebbe ad escludere le fatture in questione tra i documenti «richiesti» per i quali si applica l’esenzione dal bollo per Onlus ed enti sportivi.
Tanto osservato, la soluzione fornita lascia aperta la questione dell’ammissibilità o meno dell’esenzione nell’ambito del Terzo settore. Il Dlgs 117/2017 replica la medesima agevolazione per gli enti del Terzo settore con una disposizione volutamente più ampia finalizzata ad alleggerire gli enti dal carico fiscale derivante dal pagamento dell’imposta di bollo per qualsiasi operazione effettuata/richiesta, evitando i dubbi generati dall’articolo 27-bis.
Tale circostanza farebbe propendere per un’interpretazione a maglie larghe, come sembra emergere dalla relazione illustrativa al Dlgs 117/2017, che cita le fatture tra i documenti esenti senza distinguere tra quelle emesse e quelle ricevute. Per converso, in occasione di Telefisco 2018, l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto l’esenzione per le fatture facendo esplicito riferimento solo a quelle emesse. Occorrerebbe quindi un’interpretazione ufficiale per fare chiarezza, anche in vista della operatività del Registro unico del Terzo settore.a