Imposte

Bonifiche e messa in sicurezza, Iva al 10% se c’è l’ok della Regione

di Paola Ficco

Agli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati si applica l’aliquota Iva del 10%. Stesso regime ridotto anche per la caratterizzazione e le altre attività che, necessariamente, precedono l’intervento nonché alle prestazioni per la realizzazione delle opere purché ricomprese in un progetto di bonifica approvato dalla Regione.

È questa, in estrema sintesi, la conclusione dell’agenzia delle Entrate nela risposta a interpello 10 giugno 2021, numero 399.

L’Agenzia ha preso le mosse dal numero 127-quinquies), tabella A, parte terza, Dpr 633/1972 il quale prevede l’applicazione dell’Iva al 10% anche per le «opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della Legge 29 settembre 1964, numero 847, integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, numero 865» ove al comma 2, lettera g), figurano «le attrezzature... sanitarie». Analoga aliquota ridotta, è prevista dal successivo numero 127-septies per le «prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies».

Sotto il profilo ambientale, l’Agenzia ha azionato il dispositivo di cui all’articolo 266, comma 1, Dlgs 152/2006 (Codice ambientale) il quale stabilisce che nelle attrezzature sanitarie di cui al citato articolo 4, secondo comma, lettera g) della legge 847, sono ricomprese, tra l’altro, «le opere, le costruzioni e gli impianti destinati ...alla bonifica di aree inquinate». L’Agenzia ha poi richiamato la propria risoluzione 247/E del 2007 ove ha affermato che le attività di bonifica «possono considerarsi opere, costruzioni ed impianti destinati alla bonifica di aree inquinate» a condizione che «le stesse risultino inserite in un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla competente autorità». Inoltre, tutti gli interventi funzionali a tal fine e risultanti dal progetto autorizzato sono qualificabili, in senso lato, «opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica».

Nel caso concreto, la sussistenza di un Piano regionale di bonifica approvato e di un Documento preliminare di avvio della progettazione, hanno consentito all’Agenzia di confermare il piano argomentativo del 2007 e di ritenere che l’aliquota Iva del 10% possa essere applicata sia agli interventi di bonifica sia alle attività di caratterizzazione e alle altre prodromiche, ove ricompresi in un progetto regolarmente approvato.Stessa riduzione dell’Iva per le prestazioni relative alla realizzazione di opere necessarie e destinate alla bonifica che, se ricomprese tra le attrezzature sanitarie, sono riconducibili alle opere di urbanizzazione secondaria.

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