Bonus del 50% se il preliminare di vendita è stato già registrato
La detrazione del 50% prorogata sino al 31 dicembre 2018 dalla legge di bilancio 2018 (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it) si applica anche per l’acquisto di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione, o da cooperative edilizie, che provvedano, entro 18 mesi dalla fine dei lavori, alla vendita dell’immobile. Per tale fattispecie, la detrazione del 50% viene riconosciuta (solo all’acquirente privato e non all’impresa costruttrice), forfetariamente sul 25% del corrispettivo d’acquisto dell’abitazione, nel limite massimo di 96mila euro a condizione che l’intervento di recupero abbia interessato l’intero fabbricato (l’applicabilità della maggiore detrazione anche a tale fattispecie è stata riconosciuta nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi, e, da ultimo, nella circolare 29/E del 2013). Per fruire della detrazione è necessario che prima della cessione l’intervento di ristrutturazione sia ultimato. In presenza di preliminare registrato e di acconti versati ante 31 dicembre 2016, gli stessi possono fruire comunque della detrazione già in sede di dichiarazione dei redditi 2017 (per il 2016), fruendo della maggiore detrazione correlata al 50% fino a 96mila sempre a condizione che entro i 18 mesi dall’ultimazione dei lavori sia stipulato il rogito. La pronuncia al question time (contenuta anche nella circolare 7/E del 2017) riguarda la stipula del rogito senza che il fabbricato sia interamente ristrutturato, cioè un’ipotesi differente che include non la stipula del preliminare ma il rogito prima dell’ultimazione. In tal caso viene evidenziato come la detrazione compete solo a partire dall’anno in cui i lavori dell’intero fabbricato siano ultimati.
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