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Bonus 600 euro: chi ne ha diritto in agricoltura

L’indennità spetta anche ai coltivatori diretti, mentre è incerta per gli imprenditori agricoli professionali

ADOBESTOCK

di Gian Paolo Tosoni

Un’indennità di 600 euro per il mese di marzo spetta anche ai coltivatori diretti, mentre è incerta per gli imprenditori agricoli professionali. Ma ci sono dubbi anche per i collaboratori unità attività.

L’indennità è introdotta dall’articolo 28 del Dl n. 18/ 2020 Cura Italia, il quale prevede che ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta una somma per il mese di marzo pari a 600 euro.

Quindi l’indennità non spetta se, ad esempio, il coltivatore diretto sia anche iscritto in una cassa professionale come ad esempio quella dei veterinari; non dovrebbe accadere in quanto si tratta di iscrizioni esclusive nel senso che una esclude l’altra. Invece possono essere iscritti nella gestione separata prevista per i professionisti senza cassa di previdenza o collaboratori coordinati e continuativi.

L’importo percepito è esente da Irpef e quindi non deve essere dichiarato ai fini fiscali.
L’indennità di 600 euro è erogata dall’Inps a cui occorre presentare domanda. La richiesta può essere presentata solo con modalità telematiche ed occorre essere in possesso del Pin rilasciato dall’Inps o carta di identità elettronica (comunicato Inps n. 1381 del 26 marzo 2020). È previsto un limite di spesa pari a 2160 milioni di euro per l’anno 2020.

L’Inps ha diramato una circolare sintetica in cui precisa che i lavoratori autonomi che possono usufruire della indennità speciale sono i commercianti, artigiani e coltivatori diretti e coloni e mezzadri (comunicato n. 1288 del 20 marzo 2020).

I coloni e mezzadri non ci sono più, ma vengono sempre citati in quanto sono rimasti nella denominazione della gestione previdenziale agricola. Invece l’Inps non cita gli imprenditori agricoli professionali che pure hanno una propria gestione previdenziale, ma che probabilmente non sono contemplati nella “Ago” per il semplice fatto che la loro previdenza è sorta molti anni dopo in confronto a quella dei coltivatori diretti. Gli Iap sono certamente lavoratori autonomi e sarebbe ingiusto escluderli dalla indennità per il riferimento formale ad una denominazione (Ago).

L’articolo 28 non richiama la titolarità della partita Iva, come invece avviene per l’analoga indennità prevista per i professionisti di cui all’articolo 27 del medesimo decreto legge. Ne consegue che si deve ritenere questa indennità non spettante soltanto al titolare dell’impresa, ma anche alle persone fisiche che sono iscritte nella gestione previdenziale. Quindi l’indennità spetta ai soci delle società di persone, che prestando la loro opera continuativamente a favore della impresa agricola e che sono iscritti nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti. Il diritto alla indennità a favore dei soci delle società di persone è stata confermata dal ministero dell’Economia e Finanze in una Faq.

A nostro parere il beneficio si deve estendere inoltre ai coadiuvanti familiari unità attive che collaborano attivamente nella impresa agricola diretto coltivatrice e sono iscritti nella relativa gestione previdenziale.

L’articolo 1, comma 705, della legge 145/2018 ha previsto che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare iscritti nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola. La gestione Inps delle imprese agricole un po' arcaica in quanto iscrive nella posizione previdenziale solo il titolare e poi nell'elenco i familiari unità attive; i familiari possono essere la moglie, i figli, i fratelli , i nipoti.

A nostro parere siccome l'articolo 28 del decreto “cura Italia “, fa riferimento alla iscrizione previdenziale, non si può negare l’indennità anche ai coltivatori diretti coadiuvanti unità attive.