Adempimenti

Bonus di 600 euro a maglie larghe: dentro agricoltori, artigiani e agenti di commercio

Tutti i chiarimenti della circolare Inps n.49 pubblicata ieri

Con la circolare Inps 49 del 30 marzo, ultimi chiarimenti, in vista dell’apertura dei canali per l’inoltro della richiesta dell’indennità di sostegno al reddito pari a 600 euro per il mese di marzo per autonomi e partite Iva.
La circolare stabilisce con certezza che il bonus spetta anche ai coadiuvanti e coadiutori artigiani e commercianti e quindi a tutti i collaboratori dell’imprenditore individuale pur se la loro iscrizione è mediata dal titolare.
Via libera anche per gli imprenditori agricoli professionali (Iap) di cui al Dlgs 99/2004 sui quali, anche qui vi erano dei dubbi sull’eventuale spettanza del beneficio.
Conferma anche per gli agenti di commercio iscritti all’Enasarco e per i soci di società di persone e di capitali iscritti all’Inps gestione commercianti e/o artigiana. Per quest’ultimi l’iscrizione infatti è personale e non attribuibile alla società in quanto tale.
Costoro (agenti e soci) sono entrambi inclusi nella platea di cui all’articolo 28 del Dl 18/2020.
I soci di società di capitale, iscritti all’Inps in qualità di commercianti o artigiani, che sono altresì titolari di un compenso per l’attività di amministratore (e quindi per questa via anche iscritti alla gestione separata), possono ad ogni modo beneficiare dell’indennità prevista dall’articolo 28 del Dl 18/2020 che prevede ai lavoratori autonomi iscritti alle suddette gestioni previdenziali l’indennità di euro 600 con riferimento al mese di marzo.
Manca però il chiarimento definitivo tanto atteso sulla spettanza del beneficio anche ai “puri” amministratori iscritti alla sola gestione separata Inps.
Si tratta di tutti quei soggetti quali gli amministratori non soci, oppure gli amministratori soci di società appartenente alla categoria industria, o per altra via comunque non iscrivibili e non effettivamente iscritti alla gestione commercianti ed artigiana.
Per essi non viene esplicitato in maniera diretta nemmeno con la circolare di ieri, la possibilità di fruire del beneficio, per cui l’accesso all’indennità rimane effettivamente dubbio.
Ricordiamo, infatti, che i redditi percepiti dagli amministratori di società se non rientrano nell’ambito dell’attività professionale caratteristica del soggetto, ai fini fiscali sono trattati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Tuir, art. 50, lett. c-bis) e ai fini previdenziali sono assoggettati e contributi nell’ambito proprio della gestione separata dell’Inps. Quindi, sul piano fiscale e contributivo, l’assimilazione a dei co.co.co. sembra significativa.
Per converso, invece, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sezioni unite n. 1545/2017), gli amministratori non sono inquadrabili tra i collaboratori coordinati e continuativi.
Ora, se prevale l’iscrizione alla gestione separata (come avvenuto per il riconoscimento del bonus ai coadiuvanti dell’impresa), a questo punto anche per questi soggetti si apre la strada per l’accesso all’indennità. Se, invece, rileva l’interpretazione giuridica come data dalla Suprema Corte pur vertendo quel giudizio su altri aspetti, i 600 euro sono negati.
In questo secondo caso si potrebbe abbozzare una possibile soluzione per un eventuale diritto all’indennità per effetto del “fondo per il reddito di ultima istanza” di cui all’articolo 44 del dl 17 marzo 2020 n. 18 nell’ipotesi in cui vi sia un’effettiva cessazione/riduzione o sospensione dell’attività o del rapporto di lavoro. Anche per questa via tuttavia si renderebbe necessario un intervento per “decreto attuativo” (come avvenuto per i professionisti con cassa privata) che possa effettivamente statuirne l’effettiva spettanza e le modalità pratiche per l’utilizzo.
Infine per quanto attiene alle istruzioni pratiche si ricorda che l’accesso ai canali per l’avvio sarà operativo solo dal primo aprile con procedura telematica, od in alternativa tramite il servizio di Contact center integrato gestibile telefonicamente.
Il Pin per accedere al sito, oltre a quello ordinario e/o dispositivo e alle procedure Spid, carta d’identità elettronica 3.0 (Cie) e carta nazionale dei servizi (Cns), potrà essere quello semplificato con inserimento della sola prima parte del Pin Inps ricevuto via sms od e-mail subito dopo la richiesta.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©