Adempimenti

Bonus 600 euro ai professionisti iscritti agli Ordini: domande dal 1° aprile ma non per tutti

Il decreto di Lavoro e Mef fissa i requisiti per l’accesso al reddito di ultima istanza per marzo

C’è una data di partenza e ci sono i requisiti d’accesso. Non proprio accessibili a tutti. Il decreto firmato dal ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, e da quello dell’Economia, Roberto Gualtieri, fissa le modalità di attribuzione dell’indennità di 600 euro ai professionisti iscritti a Ordini professionali. L’indennità è relativa (per ora) solo al mese di marzo e si potrà chiedere alla propria Cassa di appartenenza da mercoledì 1° aprile al 30 dello stesso mese (oltre questa data sarà considerata inammissibile).

Più precisamente, il decreto riguarda i «lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria». A disposizione ci sono 200 dei 300 milioni stanziati dall’articolo 44 del Dl 18/2020 per il reddito di ultima istanza. Le risorse, quindi, basteranno per circa 330mila professionisti.

Per accedere al sussidio servono requisiti di reddito e un “contraccolpo” dovuto all’emergenza coronavirus sulla contrazione dell’attività e quindi dei compensi. Ma non solo: occorre anche aver adempiuto agli obblighi contributivi previsti per l'anno 2019.

Redditi fino a 35mila euro
Il decreto interministeriale fissa due livelli di reddito per l’accesso all’indennità di 600 euro per marzo: fino a 35mila euro; e tra 35 e 50mila euro.

Partiamo dalla prima fascia. Il decreto consente l’accesso ai lavoratori che abbiamo percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza coronavirus. Il reddito va considerato al «lordo» degli eventuali redditi di locazione soggetti a cedolare secca o al regime degli affitti brevi (articolo 4 del Dl 50/2017).

Redditi da 35mila a 50mila euro
L’indennità spetta anche ai lavoratori che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35mila euro e 50mila euro e abbiano «cessato o ridotto o sospeso» la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza cortonavirus. Anche in questo caso il reddito va considerato al lordo degli eventuali redditi di locazione soggetti a cedolare secca o al regime degli affitti brevi.

Il decreto precisa anche cosa si debba intendere per cessazione, riduzione o sospensione dell’attività:

cessazione dell'attività: la chiusura della partita Iva, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;

riduzione o sospensione dell'attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

Si utilizza il principio di cassa
Per misurare la contrazione del primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 il redditoandrà individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

Attenzione alle inammissibilità
L'indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. Ma è previsto un rigido meccanismo di inammissibilità.

L'istanza deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato (in base al Dpr 445/200) sotto la propria responsabilità:
di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
di non essere già percettore delle indennità previste dal decreto «Cura Italia» (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del Dl 18/2020) né del reddito di cittadinanza;
di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
di aver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi fisati per l’accesso;
di aver chiuso la partita Iva, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 o di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, o per i titolari di redditi inferiori a 35mila euro di rientrare tra le attività limitate per l’emergenza coronavirus.

Inoltre alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

Se non si rispettano tutte queste condizioni e se si presenta la domanda oltre il 30 aprile l’istanza sarà considerata inammissibile.

L’erogazione dei 600 euro
Gli enti di previdenza privati erogheranno l’indennità in base all’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.

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