Imposte

Bonus acqua potabile, può bastare una fattura ordinaria con l’indicazione del codice fiscale

La circolare 14/E dà indicazioni sul credito di imposta del 50% pensato per ridurre il consumo di acqua

di Giuseppe Latour

Per i soggetti non obbligati ad emettere fattura elettronica, basta una fattura ordinaria, con indicazione del codice fiscale del beneficiario. La circolare 14/E dell’agenzia delle Entrate dà indicazioni in materia di bonus acqua potabile, il credito d’imposta nato «per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti».

La proroga

Nella circolare si ricorda, anzitutto, che il credito d’imposta in questione «è finalizzato a razionalizzare l’uso dell’acqua e a ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile ed è riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute», sia nel 2022 che nel 2023, come previsto dall’ultima legge di Bilancio. Il tax credit deve tenere conto della capienza totale (5 milioni nel 2022 e 1,5 milioni nel 2023). Non a caso, nel 2021 il credito effettivo è stato di poco superiore al 15 per cento.

I beneficiari

Il beneficio spetta sia alle persone fisiche che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato in 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economica; 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli altri soggetti ammessi all’agevolazione.

I documenti a supporto

Le spese sostenute devono essere documentate tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del richiedente il credito. Per coloro che non sono tenuti a emettere fattura elettronica, invece, è considerata valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Criterio di cassa

Spiega ancora la circolare che, per l’imputazione delle spese, le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, devono far riferimento al criterio di cassa, mentre le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e quelli non commerciali in regime di contabilità ordinaria al criterio di competenza.

Utilizzo in compensazione

Le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo utilizzano il credito d’imposta nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, «ovvero in compensazione tramite modello F24». Gli altri beneficiari utilizzano il credito d’imposta esclusivamente in compensazione.

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