Adempimenti

Bonus affitti sui canoni 2020 anche se pagati nel 2021

Locazioni: le Entrate chiariscono la portata della norma che prevede che il tax credit sia commisurato all’importo versato nel periodo

di Gian Paolo Ranocchi

Via libera al tax credit locazioni per i canoni 2020 pagati nel 2021 e le sublocazioni. Iva totalmente indetraibile “premiata” e imprese turistico ricettive da individuare in base alla prevalenza dei ricavi. È la sintesi di alcune delle risposte date dall’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2021 in tema di credito d’imposta sulle locazioni, riguardo sia all’articolo 28 del Dl 34/2020 (tax credit locazioni generale) che agli articoli 8 e 8-bis della legge 176/2020 (tax credit locazioni ristori).

Pagamenti 2021 ok

Un chiarimento atteso ero quello inerente la possibilità di avvalersi del tax credit anche in relazione ai canoni di locazione 2020, pagati nel 2021. Il dubbio era dato dal fatto che il comma 5 dell’articolo 28 del Dl 34/2020 dispone che il bonus è commisurato «all’importo versato nel periodo d’imposta 2020». Per le Entrate la formulazione vuole solo precisare che è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito, per cui in assenza del pagamento, l’utilizzo del bonus resta sospeso fino al momento della corresponsione. La conclusione è che se il canone relativo ai mesi agevolati 2020 viene pagato nel 2021 nulla osta poi all’utilizzo del credito. La risposta è in linea con la tesi del parere 440/2020 che aveva confermato la fruibilità del tax credit in caso di pagamento anticipato nel 2019 dei canoni agevolati del 2020.

Sublocazioni

Una seconda risposta ha riguardato la fruibilità del tax credit in presenza di contratti di sublocazione. Anche in quest’ambito per l’Agenzia nulla osta alla fruibilità del bonus alla luce di alcuni precedenti di prassi già orientati a questa conclusione (risposta 356/2020 e risoluzione 68/E/2020). Sembra quindi evincersi che per le Entrate in presenza di un contratto di sub locazione, il bonus può spettare sia al conduttore principale (risoluzione 356/2020) che al sublocatore (Telefisco), senza dover intervenire con alcuna correzione nel calcolo. Il dubbio, infatti, era che in questi casi si dovesse tenere conto in capo al conduttore principale del canone corrisposto dal sublocatario.

Iva indetraibile

È stato anche chiesto alle Entrate se l’eventuale Iva non detraibile corrisposta unitamente al canone di locazione, possa rientrare nella base di calcolo per la quantificazione del tax credit. La risposta è stata positiva nel caso di Iva totalmente indetraibile (componente del costo di riferimento), ma negativa nel caso di Iva parzialmente indetraibile (costo generale).

Attività turistico ricettive

In relazione all’applicabilità della speciale e più favorevole disciplina prevista dall’articolo 28 del Dl 34/2020 al comparto turistico ricettivo, secondo le Entrate in presenza di soggetti «multiattività» (tipico caso l’albergo con annesso ristorante), la qualificazione va effettuata assumendo il principio di prevalenza dei ricavi dell’attività specifica rispetto ai ricavi generali nell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi. Quindi per il tax credit relativo alle mensilità 2020, il riferimento è il 2019 mentre riguardo alla proroga al 30 aprile 2021 disposta dalla legge di stabilità, il 2020.

Cessione del credito al locatore

L’Agenzia, infine, conferma che il cessionario che ha comunicato l’accettazione entro il 31 dicembre 2020, può utilizzare il credito d’imposta acquistato, in compensazione dei debiti d’imposta a saldo emergenti dalla propria dichiarazione dei redditi relativa al 2020. Quindi il cessionario che non ha utilizzato in compensazione il credito acquistato nel 2020 nel modello F24 entro il 31 dicembre dello stesso anno, conserva il diritto di utilizzare detto credito, solo nell’ambito del saldo 2020. L’Agenzia precisa nella risposta al caso specifico che il cessionario «ha comunicato l’accettazione entro il 31 dicembre 2020». L’inciso potrebbe voler significare che è con l’accettazione del credito che si individua il momento dal quale il credito si considera ceduto al cessionario, il che risolverebbe i casi in cui la cessione è stata comunicata dal cedente a fine 2020 ma accettata del cessionario nel 2021. In tali fattispecie, infatti, se per il cessionario la cessione dovesse considerarsi avvenuta nel 2020 (prima cessione) si porrebbero significativi limiti all’utilizzabilità del credito. Un punto, questo, che però meriterebbe un chiarimento più specifico.

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