Imposte

Bonus affitti, conta lo stato di emergenza

La risposta a interpello 186: sì al tax credit nel centro in difficoltà già prima del Covid. La risposta 185 ammette l’agevolazione anche con l’escussione della fideiussione

Può fruire del credito d’imposta locazioni l’impresa che, pur non avendo subìto una diminuzione del fatturato, ha la sede dell’attività in un comune in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Accede al bonus locazioni, in costanza dei requisiti previsti, anche l’impresa che ha pagato il canone di locazione attraverso l’escussione da parte della società locatrice della fideiussione bancaria, prevista in un’apposita clausola del contratto. È quanto chiarisce l’agenzia delle Entrate rispettivamente nelle risposte agli interpelli 186 e 185 del 17 marzo.

L’attività nel centro in stato di emergenza pre-Covid

In relazione all’interpello 186 quindi l’agenzia Entrate ritiene non fondamentale il requisito legato al calo del fatturato per i soggetti con sede in un comune in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, nel caso in questione a Rimini.

Nel merito l’agenzia delle Entrate osserva che il principio interpretativo cui fare riferimento è il medesimo previsto in tema di contributo a fondo perduto nel cui ambito è stato chiarito (circolare 22/E/2020 par. 5.2) che il beneficio spetta quando risultano rispettati i seguenti parametri:

a) il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso;

b) i menzionati stati di emergenza dovevano essere erano ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020);

c) tale domicilio fiscale o la sede operativa fiscale fosse stabilito in tali luoghi, a far data dall’insorgenza dell’originario calamitoso evento

Di conseguenza, nel caso di specie considerato che il comune di Rimini, presso cui è svolta l’attività dell’istante, risulti incluso tra i comuni colpiti da un evento calamitoso e che lo stato di emergenza sia ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, cioè al 31 gennaio 2020 (delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020), l’Agenzia ritiene che l’istante possa fruire del credito d’imposta per i canoni di locazione versati nel 2020.

Anche se la risposta all’interpello non lo specifica, va detto che per l’individuazione in concreto della lista dei comuni per i quali è possibile accedere al beneficio risulta necessario fare riferimento ai provvedimenti dei commissari delegati che oltre ad indicare i criteri e le modalità attuative per far fronte all’emergenza, individuano anche per l’appunto i comuni colpiti dagli eventi calamitosi.

Nel sito internet delle singole Regioni, solitamente è possibile trovare i vari provvedimenti con la lista dei comuni ammessi, anche se va detto non per tutte le regioni gli elenchi forniti sono sempre completi.

Il pagamento del canone con la fideiussione

In relazione alla riposta 185, invece, l’agenzia ritiene agevolabili anche altre forme di pagamento diverse rispetto al versamento diretto da parte dell’inquilino. Nel caso di specie è stato ritenuto che l’escussione della fideiussione, la cui funzione attribuita dall’ordinamento giuridico consiste proprio nel garantire il pagamento dei canoni di locazione, costituisca ai fini della norma qui in esame una modalità di “versamento” del canone che integra il presupposto per la spettanza del credito d’imposta.

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