Bonus alberghi e superammortamento cumulabili
Bonus alberghi e superammortamento cumulabili fra loro visto che il primo è un contributo pubblico, mentre il secondo è una maggiorazione ai fini delle sole imposte sui redditi.
Questa la conclusione a cui giunge l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 118/E/2017.
In materia di bonus alberghi, è bene ricordare che la legge di Bilancio 2017 (articolo 1, commi da 4 a 7 della legge 232/2016), oltre a riconoscere il tax credit anche per i periodi d’imposta 2017 e 2018, prorogando così, di fatto, l’incentivo di due anni, ha anche incrementato l’agevolazione portando il credito d’imposta alla misura del 65 per cento per quegli interventi che hanno anche la finalità di realizzare opere di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione antisismica, di riqualificazione energetica e di acquisto di mobili.
Tornando alla risoluzione in commento, il documento di prassi evidenzia, innanzitutto, che «il decreto interministeriale del 7 maggio 2015, attuativo del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, al comma 3 dell’articolo 3, stabilisce che lo stesso è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale».
L’agenzia delle Entrate osserva, però, che il divieto di cumulo del bonus in commento con altre agevolazioni, si debba ritenere riguardi solo le misure fiscali, naturalmente sempre di natura agevolativa che fossero già in vigore al momento dell’emanazione del decreto di attuazione del bonus alberghi, «e aventi il medesimo ambito soggettivo, oggettivo e temporale di applicazione del credito d’imposta di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014 nonché le stesse finalità di quest’ultimo».
Per esempio, un’agevolazione che può rientrare tra quelle che non possono essere cumulate con il bonus in commento è certamente quella prevista dalla legge 296/2006, che riguarda gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sugli immobili strumentali, stabilita nella misura del 65 per cento delle spese sostenute, visto che tale agevolazione è riconosciuta, come avviene per il bonus alberghi, anche ai titolari di reddito d’impresa.
Per quanto concerne il superammortamento, invece, viene evidenziato che la norma, innanzitutto, è stata introdotta successivamente a quella relativa al bonus alberghi, visto che è stata inserita nell’ordinamento tributario con la legge di Stabilità 2016 (legge 208/ 2015). Inoltre la norma sul superammortamento, afferma l’agenzia delle Entrate, persegue finalità del tutto diverse rispetto a quelle sottese al credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive.
Non solo, mentre il bonus alberghi è un contributo pubblico riconosciuto sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, il superammortamento consiste in una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi, che trova validità solo per quanto concerne le imposte sui redditi.
Per tutti questi motivi, l’agenzia delle Entrate arriva alla conclusione, decisamente pro-contribuente, che i due bonus in commento risultano essere cumulabili fra loro.
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