Imposte

Bonus anche per le donazioni indirette al Dipartimento di Protezione civile

La risoluzione 21/E chiarisce la detraibilità delle erogazioni alla Protezione civile

Agevolazioni fiscali sulle erogazioni liberali Covid-19 con documentazione diversa a seconda delle modalità con cui è effettuata la donazione. È quanto precisato nella risoluzione 21/E/2020 delle Entrate, in risposta ad un quesito del dipartimento della Protezione civile in merito alle erogazioni destinate a finanziare gli interventi di gestione e contenimento dell’epidemia in corso. Di particolare interesse le modalità con cui vengono effettuate le donazioni. L’istante rappresenta, infatti, che alcune erogazioni arrivano in forma diretta, su due conti correnti dedicati aperti appositamente per l’emergenza (uno per l’acquisto di dispositivi per la protezione individuale e un altro per sostenere le famiglie degli operatori sanitari deceduti); mentre altre avvengono tramite intermediari. In quest’ultimo caso, alcuni si sono proposti come collettori delle somme da riversare nel conto corrente “generale” intestato alla protezione civile, mentre altri hanno promosso raccolte di fondi mediante piattaforme di crowdfunding, che confluiranno in uno dei due conti correnti creati per l’emergenza, a seconda delle finalità scelte dal donatore. L’istante ha chiesto quindi di sapere quali siano gli adempimenti da porre in essere, a seconda dei casi, per garantire ai contribuenti di fruire delle detrazioni o deduzioni introdotte dal decreto Cura Italia (Dl 18/2020, articolo 66).

In via preliminare, l’Amministrazione finanziaria precisa che, per evitare abusi, anche le erogazioni liberali in denaro dell’articolo 66 devono essere effettuate tramite mezzi di pagamento tracciabili (bonifico bancario o postale, carta di credito, eccetera); per cui non sono agevolati i versamenti in contanti.

Gli adempimenti da porre in essere per assicurare i benefici fiscali dipendono dalla modalità con cui sono raccolte le somme. Per le donazioni dirette al dipartimento di Protezione civile, è sufficiente che dalle ricevute del versamento o dall’estratto conto risulti che il pagamento sia stato effettuato su uno dei due conti Covid-19. Discorso diverso, invece, per le somme che arrivano tramite terzi intermediari (piattaforme di crowdfunding, enti non profit, imprese).

Qualora i versamenti complessivi siano effettuati sui conti dedicati, oltre alla documentazione bancaria/postale attestante il versamento, l’intermediario deve rilasciare al donatore un’attestazione dalla quale risulti che la donazione è stata versata nei predetti conti dedicati all’emergenza (si vedano le risoluzioni 441/E del 2008 e 160/E del 2009).

Questa documentazione tuttavia non è sufficiente per i versamenti su conti diversi da quelli dedicati, ancorché finalizzati a finanziare interventi legati all’epidemia, o qualora dalla ricevuta di versamento non sia possibile ricavare le informazioni essenziali sull’erogazione (carattere liberale, destinatario, finalità). In tal caso, oltre alla ricevuta del pagamento, il dipartimento di Protezione civile dovrà rilasciare una ricevuta attestante che le somme raccolte sono destinate al contenimento/gestione dell’emergenza.

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