Adempimenti

Bonus anche per le facciate laterali del fabbricato

Detrazione anche per gli interventi realizzati sulle facciate laterali del fabbricato condominiale

di Giorgio Gavelli

Il bonus facciate (previsto dall’articolo 1, commi 219 e seguenti, della legge di Bilancio 2020 e prorogato al 2021 dalla legge 178/2020) spetta anche per gli interventi realizzati sulle facciate laterali del fabbricato condominiale, comprese quelle solo parzialmente visibili dalla strada.

La conferma arriva dalla risposta dell’agenzia delle Entrate ad interpello n. 59 del 28 gennaio, con riferimento ad una fattispecie che, per molti versi, richiama quella della risposta n. 296/2020. L’istante risiede in un appartamento situato in un condominio dove si prevede di eseguire alcuni lavori di ripristino dell’intonaco e dei frontalini dei poggioli. Il condominio è composto da cinque piani fuori terra e, dalla strada pubblica, sono visibili tre lati (quello frontale e i due laterali), mentre non è visibile il piano terra delle due facciate laterali.

Il dubbio è se anche i lavori su queste ultime possono fruire del bonus del 90%. Va ricordato che la Circolare n. 2/E/2020 (e la Guida al bonus disponibile sul sito dell’Agenzia) precisano che l’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno), mentre non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio (ad esempio esposte verso cortili, cavedi, chiostrini e simili), se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Questo requisito, a dire il vero, è assente nella disposizione di legge, ma viene giustificato dall’Amministrazione finanziaria con la motivazione che la finalità dell’agevolazione consisterebbe nell’incentivare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano. Sul punto, si potrebbe obiettare che il bonus ha anche lo scopo del miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e che il requisito della “visibilità” collega la detrazione ad una situazione di fatto che può avere ampi margini di soggettività o, comunque, di indeterminatezza.

Tanto premesso, l’Agenzia conclude la risposta in senso positivo, affermando che la detrazione spetta anche per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate laterali dell’edificio anche se le stesse, come nel caso in esame, siano solo parzialmente visibili dalla strada (quattro piani su cinque). La risposta non lo dice, ma in caso di un intervento agevolabile solo parzialmente appare opportuno farsi fatturare distintamente le spese, anche perché quelle che non rientrano nel bonus facciate potrebbero rientrare, ad esempio, nella detrazione per recupero edilizio (50%).

L’Agenzia ricorda come anche il bonus facciate rientri nel novero degli interventi per cui, ai sensi dell'articolo 121 del Decreto Rilancio, è possibile optare, in luogo della detrazione, per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito, compilando e trasmettendo il modello di cui al Provvedimento dell’8 agosto scorso. Ogni condòmino, in linea di principio, è libero di scegliere, sulla propria quota di spese, l’opzione che più gli si addice.

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