Imposte

Bonus barriere architettoniche, porte girevoli con il 50% e il 110%

L’agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sulla nuova detrazione al 75% con tre interpelli

di Giuseppe Latour

La detrazione del 75% per la rimozione di barriere architettoniche, introdotta dalla legge di Bilancio 2022, è sovrapponibile al superbonus e al bonus ristrutturazioni al 50 per cento. Per questo, sarà possibile passare da una all’altra, avendo i requisiti richiesti volta per volta, come la presenza di interventi trainanti. È solo uno dei molti chiarimenti in materia di bonus del 75% che l’agenzia delle Entrate ha fornito con tre diversi interpelli (n. 291, n. 292 e n. 293).

L’interpello 291

Nell’interpello 291 (riprendendo quanto scritto anche nell’interpello 293) arriva, anzitutto, un chiarimento sui massimali di spesa del bonus 75%. Questi sono pari a 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situateall’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti; a 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; a 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

«Ciò implica - spiega l’Agenzia - che, ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro,calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 7 (210.000 euro)». La detrazione, in ambito condominiale, si calcola guardando alla ripartizione millesimale.

Nel caso in cui il contribuente abbia fruito nel 2021 del bonus 50%, nel 2022 potrà comunque passare alla detrazione del 75% per le spese «a lui imputate dall’assemblea condominiale ed effettivamente sostenute» nel corso dell’anno.

L’interpello 292

La nuova detrazione del 75%, introdotta dalla legge di Bilancio 2022, è da ritenersi aggiuntiva al superbonus e «a differenza di quanto previsto per tale ultima detrazione, non è subordinata alla effettuazione degli interventi “trainanti”di cui al comma 1 dell’articolo 119 del medesimo decreto Rilancio».

La conseguenza è che, nel caso di un intervento di abbattimento delle barriere già incardinato nel 2021 come 110%, nel 2022 si potrà continuare a fruire del superbonus nel limite di spesa 96mila euro, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento. Oppure, in alternativa, si potrà fruire della detrazione del 75%, «comunque nel limite di 50mila euro».

È ovvio, comunque, che «poiché per le spese sostenute per gli interventi prospettati di abbattimento delle barriere architettoniche è astrattamente possibile fruire di agevolazioni diverse, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, l’istante potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette detrazioni».

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