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Bonus beni strumentali, costo al netto dell’Iva anche per le imprese agricole in regime speciale

Il costo è la base di calcolo del credito d’imposta applicando la aliquota del 50% se il bene è interconnesso o del 10% in caso di altri beni

di Gian Paolo Tosoni

Il credito d’imposta del 50% o del 10% si applica sul costo dei beni strumentali nuovi, assunto al netto dell’Iva anche per le imprese agricole in regime speciale. Va ricordato che il credito d’imposta (Industria 4.0) si determina applicando le percentuali stabilite dalla legge (commi 1054 e seguenti dell’articolo 1 della legge 178/2020) sul costo determinato ai sensi dell’articolo 110 del Tuir, al lordo delle quote di ammortamento e comprende anche gli oneri accessori di diretta imputazione quali i costi di progettazione, spese di trasporto , dazi doganali, costi di installazione, onorari per perizia e collaudi, costi di montaggio e posa in opera e simili, ad esclusione degli interessi passivi e spese generali. Il costo del bene agevolabile va assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti spettanti alla impresa a prescindere dal regime di contabilizzazione adottato.

Le imprese agricole usufruiscono di un regime speciale Iva mediante il quale la detrazione non corrisponde all’ imposta assolta sugli acquisti, ma viene determinata applicando all’ammontare imponibile le percentuali di compensazione stabilite con decreto ministeriale per gruppi di prodotti. Ne consegue che l’Iva assolta sugli acquisti diviene indetraibile. I costi e i ricavi durante l’esercizio vengono contabilizzati al netto dell’Iva la quale confluisce nel conto Erario. In sede di bilancio il saldo del conto Iva/Erario viene girato a conto economico come provento (rigo A5) oppure come costo (rigo B14) a seconda che il conto chiuda a debito o a credito. La capitalizzazione dell’Iva sul costo del bene è corretta quando l’attività dell’impresa genera l’indetraibilità assoluta dell’intera imposta, fattispecie che si presenta per i soggetti che svolgono attività esenti da Iva al 100% (risoluzione ministeriale 9/198 del 16 maggio 1980).

Ma nel regime speciale Iva la detrazione è prevista ancorché venga determinata sull’ammontare imponibile delle cessioni di beni con la applicazione delle percentuali di compensazione. Ad esempio un produttore di latte che ha realizzato un volume d’affari di 300mila detrae Iva per 30mila euro e questo gli impedisce di detrarre l’Iva assolta sugli acquati di beni e servizi. Ma l’importo di 30mila ha la funzione di compensare e quindi di sostituire l’Iva assolta sugli acquisti.

Quando si contabilizza il costo del bene strumentale nuovo (per le imprese agricole in regime di contabilità ordinaria come le srl), lo si dovrebbe fare quindi al netto dell’Iva ed il costo è la base di calcolo del credito di imposta applicando la aliquota del 50% se il bene è interconnesso oppure del 10% in caso di altri beni.

Per la maturazione del credito d’imposta del 50% per i beni che vengono interconnessi nel 2021 occorre rispettare i requisiti che sono stati indicati nella circolare 4/E/2017 emanata allora per il diritto all’iper ammortamento che è la fattispecie propedeutica al credito di imposta.

I requisiti sono i seguenti:

1) controllo del macchinario per mezzo di computer;

2) interconnessione ai sistemi informatici aziendali;

3) integrazione automatizzata con altre macchine del ciclo produttivo;

4) interfaccia tra uomo e macchina semplici ed intuitive;

5) rispondenza ai parametri di sicurezza sul lavoro.

Inoltre devono essere dotati di sistemi di telemanutenzione e/o controllo da remoto e monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro.