Bonus capitalizzazioni, la modifica statutaria punta i fari sull’esercizio a cavallo
Dopo l’ok al bilancio potranno essere eseguiti i confronti tra perdite realizzate e il 10% del patrimonio netto
L’articolo 26, comma 8 del decreto legge 34/2020 riconosce un credito d’imposta alle società che hanno eseguito entro il 31 dicembre 2020 (ovvero a seguito delle recenti modifiche anche entro il 30 giungo 2021), un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto. Per eseguire tale verifica occorre assumere il patrimonio netto al lordo delle stesse perdite. La norma, letteralmente, si limita a citare l’esercizio 2020 e, ai fini che qui rilevano, sembra ragionevole ipotizzare che tale sia l’esercizio che si chiude in detta data. Nel caso del quesito, essendosi verificata una modifica statutaria, l’esercizio il cui bilancio va verificato sembra essere quello che inizia il 1° luglio 2020 e termina il 31 dicembre 2020. Quindi, approvato il bilancio di tale esercizio, sul patrimonio netto risultante potranno essere eseguiti i confronti tra le perdite realizzate ed il 10% del patrimonio netto al lordo delle medesime perdite.
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