Imposte

Bonus carburante tassato interamente se si superano i 200 euro

Secondo la relazione illustrative del decreto legge 5/2023 vale la stessa regola già applicata al bonus del 2022

di Stefano Sirocchi

La relazione illustrativa del decreto legge 5/2023 chiarisce che l'eventuale eccedenza oltre i 200 euro di buoni carburante annulla completamente il beneficio introdotto dall'articolo 1 del medesimo Dl.

Ciò è in continuità con la disciplina del bonus carburante prevista per il periodo di imposta 2022 dall'articolo 2 del Dl 21/2022. Per l'anno 2022, infatti, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai dipendenti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non ha concorso alla formazione del reddito.

Nella circolare 27/E/2022, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che il Dl 21/2022 riconduce i buoni benzina nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir, ovvero alla previsione secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro; tuttavia se tale valore è superiore a questo limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

La nuova disciplina, contenuta nell'articolo 1 del Dl 5/2023, prevede che il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore se di importo non superiore a euro 200, fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Tuir.

Considerato che quest'ultima disposizione riguarda la soglia generale di esenzione dei fringe benefit, il testo avrebbe potuto essere interpretato nel senso che il bonus carburante si sommerebbe a tale agevolazione e, dunque, non ne scalfirebbe il relativo plafond di 258,23 euro. Di conseguenza, il bonus sarebbe scollegato dal comma 3, da applicarsi, invece, a tutti gli altri beni e servizi disciplinati da tale comma, congiuntamente al relativo meccanismo di annullamento del beneficio. Secondo la relazione illustrativa del decreto, invece, dal testo del provvedimento «ne consegue che l’erogazione di buoni benzina per un ammontare superiore a detto limite comporta la tassazione dell’intero valore dei buoni ceduti ai lavoratori».

A questo punto ci si domanda se è ancora valido l'esempio contenuto nella circolare 27/2022 secondo cui «se il valore dei buoni benzina è pari ad euro 250 e quello degli altri benefit è pari ad euro 200, l’intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del Tuir». Nonostante la perentorietà della relazione illustrativa, e in attesa di chiarimenti ufficiali, la risposta parrebbe comunque positiva.

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