Imposte

Bonus carburanti esteso al terzo trimestre

di Francesco Giuseppe Carucci

L’articolo 7 del Decreto legge 115/2022, con una dotazione di 194,41 milioni di euro, estende al terzo trimestre 2022 il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina utilizzati nell’esercizio delle attività agricole e della pesca.

L’incentivo, da utilizzare in compensazione entro la fine del 2022, era stato istituito dall’articolo 18 del Decreto legge 21/2022 per il costo di carburanti sostenuto nel primo trimestre dell’anno «per la trazione dei mezzi utilizzati» nelle attività agricole e della pesca. L’aiuto si determina nel 20 per cento del costo sostenuto, al netto dell’Iva, documentato dalle fatture di acquisto del trimestre interessato, senza applicare i limiti alle compensazioni.

L’articolo 3-bis del Dl 50/2022, con altri 23 milioni, ha esteso il beneficio al secondo trimestre 2022, ma esclusivamente per gli acquisti a favore delle imprese della pesca.

Sia l’articolo 3-bis del Dl 50/2022, sia la nuova disposizione del Dl Aiuti bis, non introducono nuovi limiti temporali per cui, stante il solo richiamo all’articolo 18 del Dl 21/2022, si deve considerare la data del 31 dicembre 2022 il termine ultimo per la fruizione dell’aiuto da utilizzare in compensazione con il codice tributo 6965 istituito mediante la risoluzione 23/E del 30 maggio scorso.

L’articolo 18 del Decreto legge 21/2022 cita le sole attività agricole e delle pesca. Ciò porta ad escludere dal godimento del beneficio le attività di acquacoltura di cui all’articolo 3 del Decreto legge 4/2012.

Neanche l’articolo 7 del Dl 115/2022 chiarisce però i dubbi già sollevati su queste pagine circa la corretta fruizione del beneficio, che è cedibile a terzi secondo le regole stabilite dal terzo comma dell'articolo 18 del Dl 21/2022.

Da chiarire, anzitutto, se possono beneficiarne i titolari di reddito agrario. Il dubbio è alimentato dal secondo comma dell’articolo 18 del Dl 21/2022 che prevede la non concorrenza del contributo alla «formazione del reddito d'impresa». Nel dossier parlamentare del 13 maggio dei lavori di conversione del Dl Ucraina, si legge un invito a valutare «l’opportunità di formulare il testo in modo da precisare che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi». Espressione che avrebbe di sicuro messo a riparo ogni impresa agricola.

Da comprendere ancora se possono fruirne le imprese agromeccaniche di cui all’articolo 5 del Dlgs. 99/2004. Resta da chiarire, inoltre, se l’aiuto compete sul solo costo del carburante agricolo ad accisa agevolata ovvero anche dei carburanti non agevolati. Si attende, infine, l’indicazione del regolamento in materia di aiuti di Stato entro cui poter fruire dell’agevolazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©