Imposte

Bonus casa, arriva la circolare: responsabilità ridotta sulla cessione dei crediti

Il Fisco conferma che l’acquirente risponde solo nei casi di dolo e colpa grave. Pronto il modello per correggere gli errori nelle comunicazioni

di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste

Arriva la circolare delle Entrate dedicata al superbonus e ai bonus casa (la numero 33/E del 2022), che punta a chiarire definitivamente la responsabilità degli acquirenti dei crediti d’imposta. È un passaggio chiave per sbloccare il mercato delle cessioni dopo le modifiche introdotte dal Parlamento con la conversione in legge del decreto Aiuti bis. La nuova norma, infatti, limita il coinvolgimento dei cessionari alle sole ipotesi di dolo o colpa grave.

Gli errori nelle comunicazioni

Fondamentale anche il capitolo riguardante la correzione degli errori nelle comunicazioni già inviate alle Entrate per le cessioni e gli sconti in fattura, e già accettate dai cessionari e dai fornitori.

L’Agenzia chiarisce quali sono gli errori formali (che richiedono solo una nota via Pec) e gli errori sostanziali, che impattano sul credito d’imposta e necessitano dell’annullamento della comunicazione (tramite un modello specifico da inviare sempre via Pec).

Il rimedio dell’annullamento, in particolare, riguarda le comunicazioni affette da errori sostanziali che siano state accettate dal cessionario e per le quali è già passato il termine ordinario, cioè il quinto giorno del mese successivo all’invio. In questa ipotesi, entrambe le parti di comune accordo potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti.

La cessione ai correntisti

La circolare affronta tra l’altro le novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti a proposito della possibilità per le banche o le società appartenenti a un gruppo bancario di cedere i crediti ai “correntisti” (diversi dai consumatori o utenti).

Viene chiarito che i correntisti a cui le banche venderanno i crediti d’imposta non dovranno acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella già in possesso degli istituti di credito.

La scadenza del 30 settembre

La circolare affronta anche il tema della scadenza del 30 settembre per le cosiddette villette (unità monofamiliari e indipendenti). Confermato che il 30% da raggiungere a tale data riguardava sia l'effettuazione dei pagamenti, sia lo stato avanzamento lavori. Per chi ha già comunicato la cessione del credito, il Sal certificato assorbe le altre attestazioni.


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