Adempimenti

Bonus casa, cessione obbligata per i forfettari

Niente scelta anche per chi ha reddito solo da abitazione principale

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di Barbara Zanardi

Il decreto Rilancio ha concesso la possibilità di monetizzare rapidamente i benefici del superbonus 110% e di altre agevolazioni, grazie alla possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Per qualcuno, tuttavia, l’opzione è obbligata. Si tratta, ad esempio, dei contribuenti che dispongono solo del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Questi soggetti, infatti, possono solo astrattamente essere titolari della detrazione posto che il reddito derivante dal possesso dell’immobile adibito ad abitazione principale, concorre alla formazione del reddito complessivo, ma è escluso da tassazione per effetto di una deduzione di importo pari alla rendita catastale.
Analoga situazione per i soggetti titolari esclusivamente di redditi d’impresa o di lavoro autonomo che aderiscono al regime forfettario per le partite Iva individuali, come per tutti quelli che possiedono solo redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (come nel caso di opzione per la cedolare secca). L’opzione è obbligata anche per i residenti all’estero, che hanno in Italia un immobile e per tutti gli “incapienti” che non potrebbero fruire della detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella no tax area).

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