Imposte

Bonus casa: il costruito perde la detrazione Iva

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di Luca De Stefani

La detrazione del 50% dell’Iva pagata per l’acquisto di case non è stata prorogata al 2017, mentre quella del 19% per i leasing di case durerà fino al 2020.
Né la legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), né il milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 , in fase di conversione) hanno prorogato al 2017 il bonus per la detrazione dall’Irpef del 50% dell’importo dell’Iva pagata nel 2016, «in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse» (articolo 1, comma 56, legge 28 dicembre 2015, n. 208). Nessun problema, invece, per la detrazione dall’Irpef del 19% sugli acquisti o costruzioni, tramite leasing (canoni e oneri accessori per un importo non superiore a 8.000 euro e riscatto per un importo non superiore a 20.000 euro), di abitazioni da parte di giovani, con età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro e non già titolari di diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies.1, Tuir). Il bonus, infatti, vale dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
L’agevolazione della detrazione dell’Iva dall’Irpef per l’acquisto di case, quindi, non è rientrata tra i bonus edilizi prorogati al 2017, che come si vede nelle tre tabelle correlate al presente articolo, riguardano la detrazione dall’Irpef del 50% del costo di acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (proroga con modifiche, Tabella 1 ), quella del 65% per gli interventi verdi (compresi i dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e climatizzazione, Tabella 2 ) e quella del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni, ristrutturazioni e restauro e risanamento conservativo, Tabella 1 ). Poi, sono stati notevolmente modificati i bonus per le misure antisismiche ( Tabella 3 ).
Per il risparmio energetico “qualificato” sulle parti comuni condominiali, la proroga del 65% è addirittura fino al 31 dicembre 2021. Se questo eco-bonus interessa più del 25% dell’involucro dell’edificio, le percentuali di detrazione sono state aumentate dal 2017 dal 65% al 70-75% ( Tabella 2 ). Per quest’ultima agevolazione del 70-75%, dal 2017 i limiti di spesa sono scesi a 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari dell’edificio. Questo limite è stabilito dall’articolo 14, comma 2-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, che recita così: «Le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000». Fino al 31 dicembre 2016, l’importo massimo per le spese per il risparmio energetico su parti comuni era «riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio, tranne nella ipotesi» di riqualificazione energetica generale dell’immobile (articolo 1, comma 344, legge n. 296/2006 e circolare 31 maggio 2007, n. 36/E, paragrafo 6). Quindi, se c’erano 4 unità immobiliari nel condominio, il limite di spesa per cambiare, ad esempio, l’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione era di 184.615,36 euro (46.153,84 euro x 4). Dal 2017, invece, sarà di 160.000 euro (40.000 euro x 4).
Oltre a questa stretta certa per il 2017, ce ne potrebbe essere un’altra, perché il nuovo limite di spesa ridotto di 40.000 euro potrebbe essere riferito non solo alle detrazioni del comma 2-quater (70% o 75% sulle parti comuni condominiali), ma anche a tutte le detrazioni dell’articolo 14, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (tutti i lavori di risparmio energetico, detraibili al 65%, sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni condominiali). Dovrebbe, però, trattarsi di un errore della norma (che parla di «presente articolo» e non di «presente comma»), quindi, il limite dei 40.000 euro dovrebbe applicarsi solo all’eco-bonus per le parti comuni condominiali che hanno l’incentivo del 70% o del 75% (si veda Il Sole 24 Ore del 4 novembre e dell’8 e 12 dicembre 2016). Sul tema si attende una conferma dall’agenzia delle Entrate.

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