Imposte

Bonus casa e 110%, la correzione passa dalla sanzione di 250 euro

Al via la remissione in bonis per sanare errori sostanziali o comunicazioni omesse. La risoluzione 58/E conferma il codice tributo «8114» da utilizzare nell’F24 Elide

di Luca De Stefani

Via libera alla remissione in bonis per inviare, entro il 30 novembre 2022, le comunicazioni delle opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura, il cui invio è già scaduto lo scorso 29 aprile 2022, ma è stato omesso ovvero per correggere comunicazioni già inviate con errori sostanziali (o, se si desidera, con errori anche formali), a patto che il credito generato dalla prima comunicazione sia stato rifiutato dal cessionario o dal fornitore ovvero, in caso contrario, a patto che sia stata inviata via pec alle Entrate l’istanza di «annullamento dell’accettazione del credito».

Con la Entrate, risoluzione 58/E/2022, infatti, è stato confermato che la sanzione di 250 euro, per aderire alla remissione in bonis, deve essere versata tramite il modello F24 Elide, indicando il codice tributo «8114».

La remissione in bonis è possibile per risolvere tutte le seguenti problematiche:

1. per effettuare il primo invio all’agenzia delle Entrate, nei casi di mancata presentazione della comunicazione di opzione entro il 29 aprile 2022 (o entro il 17 ottobre 2022, a determinate condizioni, per i soggetti Ires e i titolari di partita Iva);

2. per correggere comunicazioni già inviate con errori od omissioni «sostanziali» (cioè che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto), previo rifiuto del credito già acquisito nella piattaforma da parte del cessionario o del fornitore;

3. per correggere errori sostanziali di comunicazioni già inviate, previo l’invio via pec alle Entrate dell’istanza di «annullamento dell’accettazione del credito», nel caso in cui il credito sia stato già accettato dal cessionario o dal fornitore e non sia iniziata la compensazione dello stesso in F24 (condizione, quest’ultima, comunque, non richiesta dalle Entrate, ma consigliabile per evitare sanzioni causate dalla duplicazione dello stesso credito).

Si ritiene che l’istituto della remissione in bonis possa essere utilizzato, sempre previo rifiuto dei crediti già acquisiti da parte del cessionario o del fornitore ovvero previo l’invio via pec alle Entrate dell’istanza di «annullamento dell’accettazione del credito» (nel caso in cui il credito sia stato già accettato), anche nel caso in cui si voglia correggere comunicazioni già inviate con errori solo formali. Si tratta di una strada più complicata rispetto alla pec prevista dall’agenzia nella circolare del 6 ottobre 2022, n. 33/E paragrafi 5, ma non vietata.

Le comunicazioni trasmesse nel mese di novembre 2022 potranno essere annullate o sostituite entro il successivo 5 dicembre 2022, ma le eventuali comunicazioni sostitutive non potranno più essere annullate o sostituite dopo tale data.

Per i soggetti Ires e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare il modello Redditi 2022 entro il 30 novembre 2022 e per i quali la scadenza della trasmissione della comunicazione scadrà lunedì prossimo, 17 ottobre 2022 (articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legge 70/2011 per la proroga da sabato 15 a lunedì 17 ottobre 2022), la remissioni in bonis potrà essere utilizzata solo nei casi in cui la trasmissione avvenga tra il 18 ottobre (la circolare delle Entrate riporta la data del 16 ottobre 2022, non considerando la proroga del week-end) e il 30 novembre 2022 (circolare del 6 ottobre 2022, n. 33/E, paragrafo 5.4).

F24 Elide

Nella sezione del «contribuente» dell’F24 Elide vanno indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto o, per le parti comuni condominiali, del condominio o del condòmino incaricato; nel campo relativo al coobbligato va riportato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, con il codice 10 («cessionario/fornitore») nel campo «codice identificativo»; nel campo «anno di riferimento» va riportato l’anno in cui è stata sostenuta la spesa; è esclusa la compensazione con eventuali crediti e la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento.

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