Imposte

Bonus casa, forma libera per gli accordi di cessione dei crediti

La circolare 16/E apre alla possibilità di provare l’intesa per la cessione anche attraverso contratti non scritti

di Giuseppe Latour

Contratti di cessione dei crediti senza formalità particolari. L’agenzia delle Entrate, con la circolare 16/E, in materia di visti di conformità, asseverazioni e bonus casa, dà indicazioni sulle modalità con le quali è possibile provare l’esistenza di un accordo precedente il 12 novembre. Rientrando, in questo modo, nella disciplina che precede l’entrata in vigore del decreto antifrodi (Dl 157/2021) ed evitando così la stretta su cessioni e sconto in fattura.

L’ambito temporale

La questione viene affrontata nel capitolo che parla dell’ambito di applicazione temporale delle norme del Dl 157. Per i bonus diversi dal 110%, l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese, necessaria per esercitare l’opzione per sconto e cessione del credito d’imposta, si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia a partire dal 12 novembre, dal momento cioè dell’entrata in vigore del decreto antifrodi.

Questa regola generale ha un’eccezione, perché «si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione».

Il Quadro D

Chi abbia completato il percorso della cessione o dello sconto in fattura, senza effettuare la comunicazione, avrà allora a disposizione una via d’uscita: potrà indicare nella sezione del modello di comunicazione delle opzioni (approvato con il provvedimento prot. n. 312528 del 2021), e più nello specifico nel Quadro D - dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto, la «Data di esercizio dell’opzione», che ovviamente dovrà arrivare al massimo all’11 novembre.

La data degli accordi

C’è, però, da chiedersi come si individua questa data. Nel caso di uno sconto in fattura, fa evidentemente da prova la fattura stessa: il riferimento sarà quella data. In caso di cessione, invece, la questione si complica, perché bisogna fare riferimento a un contratto o a qualche forma di accordo.

L’Agenzia, allora, spiega che «con la risoluzione 5 dicembre 2018, n. 84/E, è stato precisato non assume rilevanza la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del credito in esame». La normativa «non detta, infatti, regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione del credito, né contiene prescrizioni in ordine alla forma con la quale la cessione deve essere effettuata».

Quindi, nella maggior parte dei casi ci si affiderà a dei contratti scritti: ad esempio, nelle cessioni alle banche. Non è escluso, però, che l’intesa sulla cessione possa essere provata anche diversamente. Le Entrate, di fatto, aprono a questa possibilità.

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