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Bonus casa, l’autocertificazione sana la fattura senza l’indicazione del Ccnl

Le Entrate hanno spiegato che,quando si richiede il visto di conformità, va acquisita una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per regolarizzare

L’agenzia delle Entrate, con la circolare 19/E del 27 maggio 2022, ha fornito alcune indicazioni sulle misure antifrode introdotte in merito ai bonus e ai superbonus, attraverso la modifica della disciplina della cessione dei crediti prevista dagli articoli 121 e 122 del Dl 19 maggio 2020, n. 34, soffermandosi (al paragrafo 8) sul nuovo obbligo d’indicazione - sia nell’atto di affidamento dei lavori che nelle relative fatture - dei contratti collettivi di lavoro applicati.

Le altre verifiche

Fermo restando il rispetto della verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili (decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143) comportante l’obbligo per il committente (pubblico o privato) di richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità, prima di procedere al saldo finale dei lavori, nonché dell’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale (articolo 26, comma 1, lettera a), del Dlgs 81/2008), occorrerà procedere all’indicazione del contratto collettivo applicato nell’atto di affidamento dei lavori, oltre che nelle relative fatture emesse.

L’inserimento

È onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi (ovvero verificarne l’inserimento). L’omessa indicazione di tale informazione nell’atto di affidamento comporterà, quale conseguenza, il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.Più precisamente, l’articolo 28-quater del decreto Sostegni ter ha inserito all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 il comma 43-bis, prevedendo la necessità di indicare il contratto collettivo applicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, per i lavori edili di valore complessivo superiore a 70mila euro (il limite si riferisce all’opera complessiva e non alla sola parte di lavori edili), espressamente previsti nell’allegato X al Dlgs 81/2008, eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali (articolo 51 del medesimo decreto legislativo). L’ obbligo sussiste anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori venga stipulato tramite un general contractor, oppure i lavori edili vengano eseguiti attraverso un rapporto di subappalto.

La regolarizzazione

Nel caso, però, della mancata indicazione del contratto collettivo applicato nelle fatture emesse per l’esecuzione dei lavori – annotazione comunque obbligatoria ai sensi del comma 43 bis – la circolare chiarisce che tale omissione non determinerà la decadenza dai benefici fiscali, sempreché la stessa risulti nell’atto di affidamento.La procedura suggerita dall’amministrazione per regolarizzare l’incompletezza della fatturazione correlata alla mancata indicazione del contratto collettivo applicato, comporterà che il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, acquisisca e disponga di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, che attesti quale sia il contratto collettivo applicato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima.Tale dichiarazione dovrà essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, nonché, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.