Imposte

Bonus casa, la remissione in bonis riapre la cessione per gli incapienti 2021

Con il pagamento di 250 euro possibile cedere i crediti a terzi per l’utilizzo in F24. Per il 110% necessarie le asseverazioni dei requisiti tecnici<br/>

di Luca De Stefani

Grazie alla remissione in bonis, gli incapienti per il 2021, che si sono accorti di esserlo in sede di predisposizione del modello Redditi PF 2022, relativo al 2021 (la cui presentazione scadrà il prossimo 30 novembre 2022) o del modello 730 2022 (la cui presentazione è già scaduta), ora, pagando 250 euro, possono ancora cedere, a determinate condizioni, parte di questi crediti a terzi (ad esempio, ad una banca, alle poste, al coniuge o ad una propria società o associazione professionale) per consentire a questi ultimi di utilizzare il credito in F24 con la stessa rateizzazione prevista per la detrazione originaria. Ad esempio, per compensare il credito con l’Imu, l’Iva, i contributi Inps o le ritenute fiscali dei propri dipendenti, cosa non possibile se il credito rimane nell’’area delle detrazioni. La persona fisica, invece, non può effettuare la cessione del credito alla propria posizione imprenditoriale individuale.

Detrazione in dichiarazione

Per i lavori del 2021, anche se a cavallo d’anno tra il 2021 e il 2022, le spese per i bonus edili, sostenute (cioè pagate con bonifico parlante, per le persone fisiche) nel 2021, potevano essere considerate in detrazione nella dichiarazione dei redditi o nel 730 relativi all’anno 2021 ovvero potevano essere considerate per l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, la cui comunicazione doveva essere inviata entro il 29 aprile 2022. Quest’ultima possibilità di utilizzo del credito era possibile solo:

per il super bonus del 110%, se al 31 dicembre 2021 era stato raggiunto almeno un Sal del 30% dei lavori agevolati con il super bonus del 110%, con «conteggio autonomo», suddiviso tra eco e sisma;

per tutti gli altri bonus edili cedibili, diversi da quelli del super bonus del 110%, indipendentemente dalla percentuale di lavori effettuati entro la fine del 2021.

Cambio di utilizzo

Se il contribuente ha scelto la detrazione nei modelli dichiarativi, è possibile che in sede di compilazione di questi modelli si sia accorto della propria incapienza Irpef, ai fini dell'utilizzo completo dei bonus edilizi. Il problema riguarda soprattutto il superbonus, il quale, per le spese sostenute nel 2021, deve essere ripartito in 5 quote annuali costanti e se in un anno l’Irpef dovuta non è superiore alla quota annuale di detrazione, la parte della detrazione eccedente all’Irpef viene persa definitivamente. Considerando che la scelta per l’opzione per la cessione del credito doveva essere effettuata entro il 29 aprile 2022 e che i modelli dichiarativi sono stati predisposti solitamente nel mese di giugno 2022 può capitare il caso che il contribuente si sia accorto della propria incapienza solo in quest’ultimo momento, pentendosi della mancata opzione di cessione del credito, già programmata, ma non portata a termine.
Oggi, grazie al via libera da parte dell’agenzia delle Entrate dell’istituto della remissione in bonis per queste comunicazioni di opzione, previo pagamento di 250 euro di sanzione, entro il 30 novembre 2022, è ancora possibile, a determinate condizioni, inviare questa comunicazione di opzione.

Accordo di cessione già presente

Secondo la circolare n. 33/E/2022, però, per avvalersi della remissione in bonis, il contribuente deve aver tenuto un «comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione». Sembra, quindi, che, non solo lo sconto in fattura debba essere già stato indicato nella fattura del fornitore emessa nel 2021, ma anche l’accordo con il terzo per la cessione del credito debba essere precedente al termine ordinario di «scadenza per l’invio della comunicazione», che per il 2021 era il 29 aprile 2022 (o è il 17 ottobre 2022 in alcuni casi).

Asseverazioni

Per avvalersi della remissione in bonis e presentare la comunicazione omessa, naturalmente, devono essere rispettate tutte le relative condizioni, come ad esempio per il superbonus del 110% l’aver raggiunto, entro la fine del 2021, almeno un Sal del 30% dei lavori agevolati con il superbonus (calcolo separato tra eco e sisma). Concentrandoci sul 110%, poi, sono necessarie le asseverazioni dei requisiti tecnici (comprensive di quelle di congruità delle spese), le quali, in caso di Sal per il super ecobonus (comprensivo di fotovoltaico, accumulo e colonnine, trainati al 110% dal super ecobonus) devono essere presentate all’Enea. In caso di Sal per il super sismabonus, le suddette asseverazioni (contenute negli allegato 1, B-1 e B-2 del DM 28 febbraio 2017, n. 58, che non comprendono il fotovoltaico e l’accumulo, trainati dal super sismabonus) devono essere predisposte e depositate allo sportello unico edilizio (Sue) del competente Comune. In caso di Sal antisismico, il deposito è solo prudenziale (si veda il Sole 24 Ore del 26 novembre 2021).

Considerando che la circolare 33/E/2022 richiede un «comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione», sembra che sia necessario che anche le asseverazioni dei requisiti tecnici e della congruità siano state predisposte (e presentate per l’eco all’Enea) entro il 29 aprile 2022 o il 17 ottobre 2022 (avviso Enea del 30 dicembre 2021).

Detrazione non frazionabile

Non è possibile, comunque, effettuare la remissione in bonis per trasferire al fornitore o al terzo solo la parte della detrazione di un intervento che non si riesce a detrarre per incapienza, ma è necessario rispettare le indicazioni del punto 3.3 del provvedimento delle Entrate n. 35873/2022 (cedibile «l’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno» degli eventuali «diversi fornitori per il medesimo intervento») e della circolare delle Entrate n. 24/E/2020, al paragrafo 7.

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