Bonus casa, se la banca della società edile è estera si paga con bonifico internazionale
Anche se il caso non è stato esaminato dall’agenzia delle Entrate, se il destinatario del bonifico (l’impresa che esegue i lavori o fornisce i beni) è un soggetto non residente, ovvero non ha un conto corrente in Italia (si tratta di una situazione anomala di una società italiana che non dispone di conto corrente in Italia mentre in genere sono i soggetti non residenti che si trovano in tale situazione), si ritiene che il pagamento debba essere eseguito mediante un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento, mentre il numero di partita Iva o il codice fiscale – del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato – possono essere sostituiti dall’analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal Paese estero. La ricevuta del bonifico dovrà essere conservata, unitamente agli altri documenti richiesti, dal beneficiario della detrazione del 50%, per essere esibita in sede di controllo, mentre la società, in ogni caso, non è tenuta a versare autonomamente la ritenuta che può legittimamente essere effettuata solo dalla banca che incassa le somme (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di Bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). In questo caso, la ritenuta dell’8% sull’importo del bonifico non viene effettuata (articolo 25 del decreto - legge 78/2010, convertito nella legge 122/2010).
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