Bonus edilizi, con il credito in eccedenza si possono versare anche gli acconti Ires e Irap
In caso di incapienza, rispetto al valore della rata annuale del credito d’imposta viene perso, il credito in eccedenza può essere legittimamente utilizzato, nello stesso periodo di imposta, per il versamento degli acconti Ires/Irap del periodo di imposta successivo
Il credito di imposta generato dallo sconto in fattura per i bonus edilizi (articolo 121 del decreto legge 34/2020, convertito in legge 77/2020), oltre a poter essere ceduto a terzi, compreso banche e intermediari finanziari, può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, in base alle rate residue di detrazione non fruite. In questo caso, il credito d’imposta può essere utilizzato anche per compensare imposte diverse da Irpef o Ires, quali l’Imu e l’Irap, oltre all’Inps dipendenti, commercianti, artigiani o agricoltori. In base allo stesso articolo 121, comma 3, del decreto legge 34/2020, tuttavia, non è possibile fruire negli anni successivi dell’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno. Allo stesso modo, non è possibile chiedere il rimborso di quanto non utilizzato in compensazione. In questi casi, il bonus viene perso. Il credito in eccedenza rispetto ai versamenti annuali, per contro, può essere legittimamente utilizzato, nello stesso periodo di imposta, per il versamento degli acconti Ires/Irap del periodo di imposta successivo.
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