Bonus edilizi, polizza con massimale adeguato per il visto di conformità
Il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero di visti rilasciati. In ogni caso non deve essere inferiore a 1.032.913,80 euro
Occorre preliminarmente porre attenzione su una questione: il soggetto che appone il visto di conformità deve controllare, tra l’altro, la «polizza RC del tecnico sottoscrittore dell’asseverazione» (così è indicato nelle check-list diffuse dalla Fondazione nazionale commercialisti) ex articolo 119, comma 13, del decreto legge 34/2020 e non - come erroneamente affermato nel quesito - la sua polizza di responsabilità civile per l’apposizione del visto di conformità (altrimenti, si sarebbe controllori di se stessi). Si ricorda che, per poter rilasciare il visto di conformità, i professionisti devono ottenere l’iscrizione nell’Elenco informatizzato dei soggetti legittimati all’apposizione del visto di conformità, tenuto dall’agenzia delle Entrate, e a tal fine devono effettuare un’apposita comunicazione preventiva alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale. In allegato alla comunicazione preventiva, deve essere trasmessa, tra l’altro, copia della polizza assicurativa integrale, a norma dell'articolo 22 del Dm 31 maggio 1999, n. 164, con la relativa quietanza di pagamento del premio. Come chiarito dall’agenzia delle Entrate, la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni e/o asseverazione, a norma dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione; il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero di visti rilasciati e comunque non deve essere inferiore a 1.032.913,80 euro (è importante che nella polizza sia espressamente attestata la congruità del massimale garantito, perché il minimo stabilito dall’articolo 22 del Dm 31 maggio 1999, n. 164 potrebbe non essere sufficiente a coprire il rischio); la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti e deve garantire la completa copertura dei danni subiti dal contribuente; deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa di cessazione della polizza (si veda il sito dell’agenzia delle Entrate sugli Adempimenti per l’inserimento e il mantenimento nell’elenco informatizzato). Tali indicazioni delle Entrate, quindi, nel loro complesso, suggeriscono che il massimale di polizza sia almeno pari al valore dei lavori (nel caso di specie, di 4milioni di euro); un importo inferiore non pregiudicherà il visto di conformità, ma potrebbe esporre il soggetto che lo ha apposto a risarcire direttamente gli eventuali danni ai contribuenti (non coperti dal massimale).
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