Bonus edilizi, la seconda cessione non può essere annullata, ma solo compensata o ceduta
Il credito può essere ceduto cinque volta, la prima volta a soggetti terzi, inclusi i privati, tre volte a banche e intermediari finanziari e una quinta volta la banca può cederlo ai correntisti
Effettivamente, come anche precisato nella Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti (su www.agenziaentrate.it), l’accettazione del credito da parte del secondo cessionario è irreversibile e il soggetto potrà solo o utilizzarlo in compensazione o ricederlo a banche e intermediari finanziari (articolo 121, dl 34/2020, convertito in legge 77/2020). L’acquisto del credito, anche da superbonus 110% o di crediti relativi a bonus minori, infatti, è soggetto alle regole attualmente vigenti che...