Imposte

Bonus energia compensabili fino al 30 giugno 2023

I nuovi chiarimenti delle Entrate per gli acquisti del 3° e 4° trimestre 2022: l’impresa può godere del credito anche se non è titolare delle utenze

di Luca Gaiani

Crediti di imposta per bonus energetici del terzo e del quarto trimestre utilizzabili in compensazione fino al 30 giugno 2023 con obbligo, al 16 marzo 2023, di comunicare l’importo del credito maturato nel 2022. Queste ed altre novità sui bonus energia e gas, unitamente alla soluzione di alcuni quesiti dei contribuenti, hanno formato oggetto della circolare 36/E diffusa il 29 novembre dall’agenzia delle Entrate. L’impresa che conduce in locazione un immobile strumentale le cui utenze sono intestate al proprietario può usufruire dei bonus se possiede idonea documentazione attestante la spesa sostenuta.

La circolare di ieri riporta il quadro aggiornato dei bonus energia e gas dopo le modifiche introdotte dal decreto aiuti ter convertito in legge e dal successivo decreto Aiuti quater n. 176/2022.

Per quanto riguarda i crediti relativi alle spese del terzo trimestre, la circolare evidenzia l’unica modifica rilevante costituita dallo slittamento dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 del termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti sia da parte sia del fruitore sia dell’eventuale cessionario. La cessione deve avere ad oggetto l’intero credito trimestrale ed è soggetta a comunicazione preventiva alle Entrate e visto di conformità. Per quanto riguarda il quarto trimestre 2022, o, meglio, il bimestre ottobre – novembre (aiuti ter) cui si è aggiunto il mese di dicembre (aiuti quater), la circolare riepiloga i codici tributo per la compensazione (ad oggi istituiti solo per il bimestre ottobre-novembre), ricordando che l’utilizzo potrà avvenire sino al 30 giugno 2023. La possibilità di cessione, prevista dalla legge anche per l’ultimo trimestre 2022, non è ancora operativa mancando il necessario aggiornamento del modello di comunicazione.

Un’altra novità del decreto Aiuti quater è l’obbligo, per tutti coloro che risultano beneficiari dei crediti del terzo trimestre e del quarto trimestre 2022, di comunicare alle Entrate entro il 16 marzo 2023, l’importo del credito maturato nel 2022, pena la perdita del diritto ad utilizzare il credito non ancora fruito.

La circolare esamina anche alcune questioni problematiche nella applicazione delle diverse norme sui bonus energetici. Un quesito di interesse generale riguarda il caso di un’impresa che svolge la propria attività in un immobile con utenze intestate al proprietario, il quale procede a riaddebitare al conduttore il costo delle bollette. In questa situazione, chiarisce l’agenzia, la fruizione dei crediti è comunque consentita per il conduttore a condizione che il sostenimento delle spese per l’acquisto di energia elettrica e gas sia documentato mediante il possesso di copia delle fatture d’acquisto (intestate al locatore), delle fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore, del contratto di locazione o di altro atto che preveda espressamente il riaddebito analitico delle spese relative alle utenze nonché del pagamento di tali riaddebiti. Il beneficiario (non titolare dell’utenza) non potrà però chiedere al fornitore la comunicazione con il calcolo semplificato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©