Come fare perAdempimenti

Bonus energia, comunicazione entro il 16 marzo o niente credito residuo

di Barbara Marini

  • Quando Entro il 16 marzo 2023

  • Cosa scade Invio modello con i crediti energia terzo e quarto trimestre 2022

  • Per chi Beneficiari dei bonus energia

  • Come adempiere Invio telematico del modello dedicato

1In sintesi

Entro il 16 marzo, ultimo giorno della finestra temporale aperta il 16 febbraio, deve essere inviata la comunicazione da parte dei soggetti che hanno beneficiato dei crediti d’imposta energetici, pena la decadenza dal diritto alla fruizione degli stessi per la parte non ancora fruita.

L’importanza che assume tale adempimento dipende pertanto dal fatto che in caso di mancato invio della comunicazione decade il diritto alla fruizione del credito residuo.

Con i provvedimenti delle Entrate del 16 e del 1° marzo scorsi,è stato pubblicato il modello di comunicazione, denominato “Modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici” e le relative istruzioni.

È possibile inviare la comunicazione nel periodo che va dal 16 febbraio al 16 marzo 2023, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite un intermediario incaricato.

Eventuali comunicazioni scartate potranno essere ritrasmesse entro il 21 marzo 2023.

Pertanto, a partire dal 17 marzo 2023 verranno scartati i modelli F24 riportanti crediti non comunicati o comunicati per un importo inferiore a quello utilizzato.

Infine, con la Faq del 10 marzo scorso le Entrate hanno fornito importanti indicazioni su come operare nel caso di scarto della comunicazione.

Attenzione.
La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24 entro il 16 marzo compreso.

2I crediti, la Faq sullo scarto

La comunicazione si riferisce alla seguente tipologia di crediti rivolti alle imprese gasivore e non gasivore, energivore e non energivore:
• crediti d’imposta energetici introdotti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1, Dl 176/2022, relativi alle spese sostenute per il mese di dicembre 2022;
• crediti d’imposta energetici di cui ai commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4 dell’articolo 1 del Dl 144/2022, relativi a spese sostenute per i mesi di ottobre e novembre 2022;
• crediti d’imposta energetici di cui all’articolo 6 del Dl 115/2022, relativi a spese sostenute per il terzo trimestre 2022;

Si evidenzia che il modello è utilizzabile anche dalle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel terzo e nel quarto trimestre 2022, di cui, rispettivamente, agli articoli 7 del Dl 115/2022 e 2 del Dl 144/2022.

Con la Faq pubblicata il 10 marzo 2023 l’Agenzia ha affermato che se le comunicazioni vengono scartate perché:
• il codice Ateco principale dell'impresa non è coerente con la tipologia del credito maturato (ma il codice Ateco secondario è pertinente);
• la società che ha presentato l’istanza non era attiva nel 2022, ma ha diritto alla fruizione del credito per averlo acquisito, a seguito di un'operazione straordinaria, dall'impresa che lo ha maturato nel 2022;
• il soggetto beneficiario del credito non è titolare di partita Iva attiva, in quanto localizzato nei comuni di Livigno e Campione d’Italia;
ebbene in questi tre casi è possibile inviare la comunicazione tramite Pec, sottoscritta con firma digitale dal beneficiario del credito, all'indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it anche successivamente al 16 marzo 2023, compilando lo stesso modello approvato con il provvedimento n. 56785 del 1° marzo 2023.

Il messaggio via Pec deve recare nell'oggetto la dicitura “Scarto della comunicazione dei crediti maturati nel 2022 per l'acquisto di prodotti energetici” e il codice fiscale dello stesso beneficiario. In alternativa, il modello può essere sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Inoltre, nel messaggio di posta elettronica certificata deve essere indicato il motivo per il quale si chiede l'acquisizione della comunicazione e deve essere allegata la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema. La comunicazione può essere trasmessa al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata anche per il tramite di intermediari appositamente delegati. La Faq precisa, inoltre, che non possono essere inviate via Pec (e se inviate saranno respinte) comunicazioni scartate per ragioni differenti da quelle sopra riportate.

3Il modello

La struttura del modello non presenta particolari criticità.

Nel quadro “A” (Comunicazione dei crediti maturati) devono essere infatti indicati, per ciascuna tipologia di credito:
• il codice identificativo del credito (corrispondente al codice tributo);
• l’importo della spesa agevolata (“Importo di riferimento”);
• l’ammontare del credito maturato, in base alla percentuale relativa al singolo credito indicato.

Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione fino alla data della comunicazione stessa.

Se però, come già anticipato, il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24, allora la comunicazione non deve essere inviata.

A tal fine, l’utilizzo integrale potrebbe avvenire fino al termine ultimo per la presentazione del modello di comunicazione, vale a dire il 16 marzo 2023.

Nel caso in cui il beneficiario intenda rettificare la comunicazione inviata, deve richiederne l’annullamento e poi trasmettere, entro i termini suindicati, una nuova comunicazione.

Eventuali comunicazioni successive, quindi, saranno scartate, tranne i casi di annullamento.

Nel quadro “B” (Requisiti), il soggetto beneficiario del credito o il suo rappresentante sono tenuti a specificare la sussistenza dei requisiti previsti per le tipologie di credito indicate nel quadro A, barrando le relative caselle e apponendo la firma nell’apposito campo in fondo al quadro.

Considerando che i crediti d’imposta possono essere ceduti solo per intero, la comunicazione non dovrà inoltre essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già comunicato all’agenzia delle Entrate la cessione del credito, pena lo scarto della comunicazione stessa (a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata, oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito).

Si rimanda infine al provvedimento del 1° marzo 2023 per le indicazioni rivolte ai soggetti localizzati nei comuni di Livigno e Campione d’Italia, non titolari di partita Iva.

4Le caratteristiche del credito

Al fine di meglio orientarsi nella compilazione del quadro B, si riportano di seguito le principali caratteristiche del credito in oggetto.

Innanzitutto, per tutte le tipologie di imprese (gasivore e non gasivore, energivore e non energivore) la condizione per poter fruire del credito è quella di aver subito un incremento del prezzo dell’energia elettrica (componente energetica misurata in kWh) e del gas (prezzo di riferimento del Mi-Gas, Mercato infragiornaliero, pubblicati dal Gme, Gestore dei mercati energetici) calcolato sulla base della media riferita al periodo agevolato, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo periodo dell’anno 2019.

Per quanto riguarda le imprese non energivore, si ricorda che inizialmente il credito d’imposta introdotto dal decreto Aiuti era previsto solo per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 Kw; tale potenza è stata successivamente ridotta a 4,5 Kw in relazione alle spese di ottobre e novembre e dicembre 2022.

In merito alle spese per consumi di gas si evidenzia che nel bonus energia non rientrano le spese ad uso termoelettrico (riscaldamento), ma solo quelle il cui utilizzo avviene per la produzione.

Altro elemento da segnalare riguarda la possibilità confermata dall’agenzia delle Entrate che i crediti d’imposta maturati, in linea di principio, possono essere fruiti dall’impresa conduttrice (e non dal locatore), che ne sostenga l’effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze.

Si ricorda, infine, che i crediti energetici relativi al I e al II trimestre 2022 non sono oggetto di comunicazione , in quanto il termine di utilizzo scadeva lo scorso 31 dicembre 2022, e nemmeno quelli relativi al primo trimestre 2023 la cui scadenza di utilizzo è prevista per il 31 dicembre 2023.

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