I temi di NT+Modulo 24

Bonus energivori alla società conferitaria

Nell’individuazione del parametro iniziale di riferimento, per la conferitaria neocostituita si applica il criterio previsto per le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019

di Christian Lamonaca

La risposta a un interpello non pubblicato offre l’occasione per una riflessione sul trattamento del credito di imposta per «imprese energivore» nel caso di operazioni societarie straordinarie, con particolare riferimento all’ipotesi di conferimento di azienda (o ramo di essa) in società di nuova costituzione.

Il caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione Finanziaria, nel documento di prassi non pubblicato, attiene a un’operazione di conferimento di azienda in una società di nuova costituzione con successiva cessione effettuata dalla società conferente delle partecipazioni detenute nella società conferitaria.

In relazione al requisito soggettivo di «imprese energivore» si è espressa l’agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E del 13 maggio 2022.

Tuttavia, la citata circolare, contenente chiarimenti in materia di crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica nei primi due trimestri del 2022, non tratta gli aspetti connessi alle operazioni societarie straordinarie che abbiano potuto coinvolgere le «imprese energivore» nell’arco temporale tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2022.

Pertanto, nei casi di operazioni societarie straordinarie (come il caso di conferimento di azienda in una società di nuova costituzione, richiamato nel documento di prassi non pubblicato), permane il dubbio interpretativo in merito all’applicazione dell’articolo 4 del Dl 17 del 2022 con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

1) se, a seguito del conferimento di azienda sia possibile accedere al beneficio del credito di imposta;

2) se, a seguito dell’esito affermativo del precedente dubbio interpretativo, sia possibile determinare tale beneficio con riferimento alla comparazione dei costi effettivamente sostenuti dall’ «azienda» nell’esercizio 2019 rispetto ai costi effettivamente sostenuti nell’esercizio 2022, in base al principio della “continuità dell’azienda” nel conferimento di azienda oppure, in alternativa, con riferimento a quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate per le imprese non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019 e, dunque, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica dell’ultimo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa all’ultimo trimestre 2021), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (Pun) pari, per l’ultimo trimestre 2019, a 48,11 euro/MWh4;
valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per l’ultimo trimestre 2019, a 11,80 euro/MWh5, per un importo complessivo pari a 59,91 euro/MWh.

Con riferimento al dubbio esposto sub 1), l’amministrazione finanziaria ha espresso parere positivo circa la fruizione del credito di imposta in capo alla società conferitaria.

Con riferimento al dubbio esposto sub 2), l’amministrazione finanziaria ha osservato che, ai fini dell’individuazione del parametro iniziale di riferimento, per la società conferitaria di nuova costituzione trova applicazione il criterio previsto per le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019.

Le risposte dell’Agenzia delle Entrate sopra illustrate, in linea con l’orientamento della circolare 13/E del 2022, appaiono pienamente condivisibili anche per conseguenti ragioni di certezza del diritto.


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