Imposte

Bonus facciate ad ampio raggio per gli interventi sui balconi

L’interpello 411 conferma che sono agevolati i lavori di ripristino e tinteggiatura. Esclusi i lastrici solari

di Cristiano Dell'Oste

Tutti i tipi di interventi sui balconi - o quasi - possono rientrare nel bonus facciate. Con l’interpello 411/2020 di venerdì 25 settembre, le Entrate confermano che la detrazione del 90% è applicabile anche alle spese di rimozione della pavimentazione esistente, impermeabilizzazione e rifacimento di una nuova pavimentazione. Agevolata anche la rimozione, riparazione e successiva tinteggiatura delle parti ammalorate dei sotto-balconi edei frontalini dei balconi, come peraltro ribadito dalla risposta 415 di lunedì 28 settembre.

Le due risposte più recenti offrono l’occasione per fare il punto su ciò che il Fisco ha detto finora a proposito di bonus facciate e balconi. Evidenziando i punti ancora incerti.

Consolidamento e ripristino
Già la circolare 2/E dello scorso febbraio ha affermato che il bonus facciate premia - tra gli altri - gli interventi di consolidamento, ripristino (compresa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie) o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi. Il rifacimento del piano di calpestio è espressamente menzionato dall’interpello 289/2020.

La stessa circolare 2/E ha incluso nel catalogo anche le opere sui parapetti. La risposta 289 offre qualche dettaglio in più, precisando che sono detraibili anche le spese «per la
sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone,
trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso». Lo stesso interpello afferma che «il bonus facciate spetta, altresì per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle
intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone». Seguendo la ratio dell’agevolazione, se ne può dedurre che anche la sostituzione o la verniciatura delle ringhiere dei balconi è incentivata.

Interventi sui soli balconi
L’interpello 191/2020 aggiunge che tutti questi lavori sono agevolati dalla detrazione del 90% anche se si interviene soltanto sui balconi, senza altri lavori sulla facciata dell’edificio.

Tra gli operatori c’è chi si chiede se sia sufficiente intervenire su un solo balcone per beneficiare del bonus facciate. Ma il punto non è ancora stato affrontato in nessun documento ufficiale.

È chiaro, invece, che il bonus facciate non è applicabile agli interventi di riverniciatura di scuri e persiane (interpello 346/2020): è la logica conseguenza dell’esclusione di tutti gli interventi su finestre, portoni, cancelli e vetrate.

Coperture orizzontali
Ugualmente esclusi sono tutti i tipi di intervento sui lastrici solari, le terrazze a livello e le coperture orizzontali, in quanto - è la filosofia del bonus - non costituiscono elementi della facciata. Lo si ricava chiaramente dalla legge istitutiva (legge 160/2019, comma 219 e seguenti) e la circolare 2/E lo ripete.

Non ci sono affermazioni del Fisco, invece, su un paio di questioni borderline. La prima riguarda i parapetti e le ringhiere dei lastrici solari, che - in quanto elementi visibili della facciata - dovrebbero essere ammessi. La seconda riguarda quelle situazioni in cui ci sono balconi aggettanti che al piano attico si trasformano in lastrico solare: in queste ipotesi - tutto sommato frequenti - il parapetto (o ringhiera) e la parte aggettante non dovrebbero vedersi negato il 90%, perché di fatto si tratta di “balconi” e non di coperture orizzontali.

È scontato, comunque, che tutti gli interventi sui balconi sono agevolati a patto che vengano rispettati gli altri requisiti per il bonus facciate. Perciò, l’edificio dovrà trovarsi in zona urbanistica A o B (o assimilata) e i balconi dovranno essere collocati su una facciata eterna (intesa come “perimetrale”) o interna, ma visibile almeno in parte da una strada o da un suolo a uso pubblico (interpello 296/2020).

Aggiornato il 28 settembre 2020.

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