Imposte

Bonus facciate, un condomino può pagare per tutti se è previsto nei rogiti d’acquisto

L’interpello 628 esamina il caso della fondazione che ha venduto alcuni alloggi di un complesso e ora lo ristruttura

di Cristiano Dell'Oste

Un singolo condomino può farsi carico di tutte le spese per il bonus facciate, anche senza delibera condominiale, se l’impegno a eseguire i lavori risulta dal rogito notarile ed è stato accettato e autorizzato da tutti gli altri proprietari. È una soluzione pratica e semplice, quella avallata dalla risposta a interpello 628 pubblicato martedì 28 settembre. È improbabile, però, che sia molto utilizzata, perché il caso da cui si parte è davvero particolare.

La situazione di partenza è quella di una fondazione che ha approvato un piano di dismissione del proprio patrimonio immobiliare. Negli anni scorsi alcuni appartamenti sono stati venduti in prelazione agli inquilini, con il risultato che oggi tutti gli edifici posseduti dalla fondazione sono condomìni con un amministratore professionale.

Fin dai primi rogiti la fondazione ha assunto l’impegno a eseguire a proprie spese alcuni lavori sul complesso edilizio. Ora vengono venduti altri appartamenti, sempre con l’impegno inserito nell’atto d’acquisto e la fondazione si chiede se sia possibile:

1) pagare tutte le spese e beneficiare del bonus facciate;

2) farsi intestare tutte le fatture;

3) eseguire gli adempimenti connessi all’agevolazione al posto dell’amministratore.

Le Entrate ricordano che, in linea di principio, «il singolo condomino fruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile». Tuttavia, il fatto che tutti i condòmini abbiano dato l’ok all’esecuzione dei lavori da parte della fondazione direttamente con gli atti di compravendita permette di bypassare il criterio dell’articolo 1123 senza necessità di delibere o atti sottoscritti all’unanimità.

L’Agenzia aggiunge due dettagli importanti. Le fatture non possono essere intestate al fondazione, ma vanno comunque intestate al condominio, perché si tratta di lavori su parti comuni. Via libera, invece, agli adempimenti eseguiti direttamente dalla fondazione, che però dovrà farsi delegare espressamente dagli altri condòmini, in modo da agire in qualità di “condomino incaricato”.

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