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Bonus facciate per gli edifici visibili solo dal mare

Per la risposta a interpelllo 595 delle Entrate questo tipo di immobili non ha limitazioni legate al 90 per cento

di Giuseppe Latour

Un edificio visibile solo dal mare può accedere al bonus facciate. L’innovativa interpretazione è contenuta nella risposta a interpello 595/2021, pubblicata dall’agenzia delle Entrate, che esamina ancora una volta la questione più ricorrente quando si parla della detrazione al 90%: quali casi rientrano nel concetto di facciata visibile da un’area pubblica.

Bisogna ricordare, infatti, che il bonus facciate nasce come un modo per incentivare il miglioramento del decoro urbano, attraverso una detrazione che, nei fatti, premia l’abbellimento delle città. La circolare 2/2020 ha, infatti, affermano che sono agevolati solo gli interventi sull’involucro «esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte
anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile», purché appunto visibili da un’area pubblica.

«La detrazione - ricorda l’agenzia delle Entrate a questo proposito - non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli».

Ora, però, l’agenzia delle Entrate si trova a esaminare un caso particolare. Si tratta di un fabbricato ad uso residenziale, la cui facciata non risulta visibile da vie, strade o suoli pubblici, ma solo dal mare, «atteso che l’edificio è situato in prossimità della costa».

Il contribuente chiede, allora, di sapere «se è possibile usufruire del bonus facciate, ancorché l’edificio affacci sul mare e se lo specchio acqueo antistante la proprietà o la scogliera demaniale da dove lo stesso è visibile, rientrano tra gli spazi ad uso pubblico».

Al riguardo - risponde l’agenzia delle Entrate - «si fa presente che il ministero della Cultura, con nota R.U. 185460 del 9 luglio 2021, ha precisato che detti lavori “non ricadono nelle esclusioni, contenute anche nella circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, riguardanti lavori su facciate interne di un edificio o su superfici confinanti con spazi interni». Le spese sono, dunque, ammissibili allo sconto del 90 per cento.