Bonus facciate, l’Agenzia conferma la chance dei pagamenti anticipati
Marcia indietro della Dre Campania dopo l’interpello che imponeva la fine lavori entro il 2021
L’agenzia delle Entrate Dre Campania, con la risposta 914-1549/2021, rettifica le indicazioni fornite con la precedente risposta 914-1430/2021, nella quale aveva affermato (si veda l’articolo) che è possibile beneficiare della detrazione 90% solo per le spese effettivamente sostenute entro il 31 dicembre del 2021, per le quali a tale data sia intervenuta anche l’ultimazione dei lavori e sia stata emessa l’asseverazione di congruità.
La condizione dell’ultimazione dei lavori per poter beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito è sicuramente in contrasto con le indicazioni costantemente fornite, da ultimo con la recente risposta ad interrogazione parlamentare (5-07055 del 17 novembre), successiva all’entrata in vigore del decreto Antifrodi.
L’agenzia delle Entrate ha, allora, rettificato prontamente la risposta ad interpello 914-1430/2021, confermando che per poter usufruire della detrazione non è necessaria l’ultimazione dei lavori, bensì il sostenimento della spesa, indipendentemente dallo stato di avanzamento per tutti i bonus diversi dal 110%, di fatto riabilitando l’interpretazione già fornita dalla Direzione regionale della Liguria (903-521/2021).
Ora, con l’entrata in vigore del Dl Antifrodi, per poter effettuare la comunicazione di cessione del credito o per lo sconto in fattura, è necessaria (oltre al visto di conformità) l’asseverazione di congruità della spesa. Questa asseverazione può essere rilasciata dai tecnici abilitati per lavori «che risultino almeno iniziati».
La Dre, nella sua rettifica, richiama la risposta 46 del 22 ottobre 2018, ricordando che, per individuare il diritto alla fruizione del beneficio fiscale non bisogna considerare la data di inizio e neppure quella di fine lavori, ma solo quella di sostenimento della spesa mediante bonifico. Tuttavia secondo la Dre, la nuova attestazione anti-frodi non sarebbe un documento obbligatorio – da esaminare in sede di visto di conformità – e dunque necessario per l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, come risulta dal testo di legge e dalla Circolare 16.
La nuova attestazione introdurrebbe invece l’inizio dei lavori quale ulteriore prerequisito della detrazione stessa, che dovrebbe sussistere nel medesimo periodo d’imposta del bonifico (ancora una modifica del principio di cassa, senza alcuna norma specifica).
L’attestazione dell’avvenuto inizio dei lavori ha la finalità di evitare «cantieri fantasma» e (al pari della congruità dei prezzi) può essere rilasciata - assolvendo in pieno la propria funzione antifrodi - prima dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, che per i bonifici 2021 può essere esercitata entro il 16 marzo 2022. A questo punto, allora, servirà un ulteriore chiarimento.