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Bonus facciate, i materiali utilizzati non incidono sul 90%

L’agenzia delle Entrate con l’interpello n. 319 indica i confini di applicazione dello sconto fiscale

di Giuseppe Latour

I prodotti e i materiali utilizzati per restaurare la facciata sono indifferenti per dell’ottenimento del bonus del 90 per cento. È la conclusione alla quale è giunta l’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 319.

Il caso, posto da una società che opera nel settore della produzione e commercializzazione di materiali e sistemi di decorazione per interni ed esterni, riguarda proprio uno speciale rivestimento per pareti esterne e facciate. La domanda posta alle Entrate è se questa tipologia di rivestimento possa garantire l’accesso al 90 per cento.

L’Agenzia, per rispondere, premette che il bonus facciate viene riconosciuto, per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, «inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B». Quando l’intervento abbia un impatto dal punto di vista termico o vada oltre il 10% della superficie, sarà necessario rispettare i requisiti di trasmittanza indicati dal ministero dello Sviluppo economico.

Fatte queste premesse, l’Agenzia spiega che gli interventi che rispettino questi paletto. «possono fruire della detrazione a prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli». Questo, ovviamente, nel presupposto che, dal punto di vista tecnico, «il prodotto oggetto della presente istanza possa essere utilizzato in sostituzione dei materiali tradizionali».