Adempimenti

Bonus facciate, la circolare delle Entrate: superfici esterne al 90%, interne con ecobonus o 50%

La circolare 2/E conferma tra l’altro che vanno detratti i contributi eventualmente ricevuti

di Luca De Stefani

Il bonus facciate spetta per le spese «effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente». Niente da fare, quindi, nel caso in cui queste spese agevolate vengano completamente rimborsate da altri soggetti attraverso dei contributi per l’intervento, e il rimborso non concorre a formare il reddito. Spetta il bonus, invece, nel caso in cui i contributi concorrono a formare il reddito in capo al contribuente, in quanto la spesa si considera rimasta a carico dello stesso.

Se il contribuente riceve contributi (da non tassare) per l’intervento effettuato, questi devono essere sottratti dall’importo su cui moltiplicare il 90 per cento. Se il contribuente persona fisica riceve i contributi per l’intervento, in un periodo d’imposta successivo a quello in cui ha beneficiato della detrazione, questi contributi vanno assoggettati a tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera n-bis, del Tuir). Sono alcuni dei chiarimenti che emergono dalla circolare 2/E.

Sono ammessi al «bonus facciate» solo gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, mentre per gli interventi edili rimangono applicabili le altre agevolazioni già attive, come quella sugli interventi sul recupero del patrimonio edilizio e quella sul risparmio energetico «qualificato».

Ad esempio, se durante un intervento complessivo dell’isolamento termico dell’involucro dell’intero edificio, si eseguono lavori sulla parte opaca della facciata esterna (agevolabile al bonus facciate) e lavori di isolamento della restante parte dell’involucro, come le facciate confinanti con chiostrine, cavedi, cortili (non agevolabile al bonus facciate), si potrà usufruire per i primi lavori della detrazione del 90% e per i secondi di quella del 65% o del 50% in caso di mancato raggiungimento dei requisiti energetici, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi.

Naturalmente, per le medesime spese sostenute, il contribuente potrà avvalersi solo di una detrazione fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti. Il bonus facciate, infine, non è cumulabile con la detrazione Irpef per la manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime vincolistico ai sensi del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 (articolo 15, comma 1, lettera g del Tuir).

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