Imposte

Bonus per i beni strumentali, correzione su carta della fattura

Errato richiamo della norma emendabile prima di ispezioni e verifiche. La circolare 9/E consente la cedibilità del credito ai soci di società trasparenti

di Luca Gaiani

L'errato richiamo della norma agevolativa nelle fatture dei beni strumentali può essere corretto prima dell’avvio di ispezioni e verifiche. La circolare 9/E/2021 chiarisce che, se il fornitore ha richiamato la legge 160/2019 per beni che usufruiscono invece dei crediti della legge 178/2020, l’impresa investitrice può regolarizzare il documento apponendo una scritta indelebile su una copia cartacea. Confermata anche la cedibilità dei crediti di imposta ai soci delle società trasparenti.

La circolare 9/E (si veda l’articolo) affronta molti aspetti formali della disciplina dei crediti di imposta per gli investimenti previsti dalle leggi 178/2020 e 160/2019.

Un primo interrogativo si è posto con riferimento al richiamo degli estremi della norma agevolativa per i beni forniti dal 16 novembre 2020, i quali, se non “prenotati” entro il giorno precedente, entrano di diritto nella legge 178/2020 (si veda anche l’altro pezzo in pagina). In questi casi (ma lo stesso può accadere per fatture della prima parte del 2021, il fornitore non era in grado di citare una norma che non era ancora entrata in vigore. La situazione, chiarisce l’Agenzia, si risolve seguendo le procedure illustrate nella risposta 438/2020: l’acquirente stampa la fattura elettronica (acconti e saldo) e vi appone la dicitura corretta con scritta indelebile procedendo poi alla conservazione del documento così integrato.

In merito all’utilizzo del credito di imposta, un chiarimento importante riguarda le società di persone, quelle di capitali trasparenti e le imprese famigliari. Questi soggetti, in alternativa all’utilizzo diretto del tax credit, possono cederlo ai soci, in tutto o in parte, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

L’attribuzione deve risultare dal quadro RU della dichiarazione relativa al periodo di imposta nel quale il credito è “maturato” (anno di effettuazione degli investimenti). L’utilizzo da parte del socio, però, può avvenire solo a partire dall’anno di entrata in funzione (o di interconnessione per i crediti su beni 4.0) del bene e limitatamente alla quota compensabile (un terzo).

Ad esempio, si supponga che il credito maturato e compensabile da una Snc sia pari a 300 (da ripartire negli anni 2021-2022-2023) e che nel 2021 la Snc trattenga un importo di 80 per compensare Iva e ritenute): in tale anno la Snc potrà attribuire ai soci (ciascuno per la sua quota) il residuo ammontare di 20.

Il credito di imposta si trasferisce, inoltre, per effetto di operazioni straordinarie che comportino il passaggio di un ramo di azienda che comprende i beni agevolati: fusione, scissione, conferimento e cessione di azienda.

Un ulteriore aspetto problematico riguarda il ritardo di un anno dell’interconnessione rispetto alla entrata in funzione per i beni 4.0. La compensazione parte dall’anno dell’interconnessione (da quello successivo per i crediti ex legge 160/2019), ma è consentito sfruttare già dalla data di entrata in funzione il minor credito non 4.0 (anche se si tratta di una notevole complicazione).

Dall’anno seguente si avvierà la compensazione del credito 4.0 al netto della quota già sfruttata. Ad esempio, nel 2021 entrata in funzione e nel 2022 interconnessione. Nel 2021 si compenserà il 3,33% (un terzo del 10%) e nel 2022 (e poi nel 2023 e 2024) una quota del 15,56% (pari a un terzo della differenza tra il 50% e il 3,33% già utilizzato).

Il ritardo nell’interconnessione non preclude l’agevolazione 4.0 a condizione che essa sia dovuta alla necessità di acquisire o adeguare l’infrastruttura informatica e sempreché nel bene siano già presenti, all’atto dell’acquisto, le caratteristiche tecniche richieste dall’allegato A) alla legge 232/2016. L’interconnessione deve inoltre permanere per tutto il periodo nel quale si fruisce del credito di imposta.

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