Adempimenti

Bonus investimenti al Sud, il trasloco non pregiudica l’agevolazione

Le risposte a interpello 251 e 252 delle Entrate sul mantenimento dell’incentivo da investire in altra struttura

di Alessandro Sacrestano

Bis di interventi delle Entrate sul bonus investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della l.n. 208/2015. Entrambe le precisazioni del Fisco sono incentrate sul mantenimento dell’incentivo in ipotesi di impiego dei beni agevolati al di fuori dell’originaria struttura produttiva.

Nella risposta a interpello 251/2020, l’Agenzia affronta il caso di un’impresa che dichiara di aver realizzato una serie di investimenti produttivi in leasing all’interno di un insediamento in fitto ubicato in un Centro Commerciale. A distanza di un anno, però, l’impresa constata che i risultati dell’attività non sono in linea con quanto atteso, e decide di trasferire l’unità produttiva in un Comune diverso, anch’esso rientrante in una delle aree agevolate ai fini del bonus. Tale ultimo particolare è sufficiente, per l’impresa, a conservare il diritto all’agevolazione, in quanto sebbene i beni saranno destinati ad un’altra struttura produttiva, gli stessi saranno comunque impiegati in altro punto vendita rientrante appieno nei territori agevolati.

L’Amministrazione ha ricordato, nella sua risposta, che il comma 105, dell’articolo 1 stabilisce che «se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti».

Segnatamente a quanto sopra, però, l’Agenzia con la risposta in commento stabilisce un nuovo ed importante assunto: quanto stabilito dal citato comma 105 ha il solo obiettivo di impedire che i beni agevolati siano distolti dalle strutture produttive che hanno dato diritto all’agevolazione per essere destinati ad operare in territori diversi dalle zone assistite. Pertanto, conclude il Fisco, non sarà necessario rideterminare l’agevolazione, in quanto entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni verranno impiegati in una struttura produttiva che, sebbene in un Comune diverso, ha diritto all’agevolazione.

Con la risposta a interpello 252/2020, invece, l’Agenzia esamina il caso di un’impresa che, ubicata anch’essa in un’area agevolata, eroga i propri servizi a terze economie anche attraverso l’utilizzo di distributori, raccoglitori, antenne e palmari installati presso i propri clienti. Secondo l’istante, anche se utilizzati al di fuori delle aree agevolate, gli investimenti eseguiti maturando il credito d'imposta restano agevolati, in quanto gli stessi hanno comunque la finalità di incrementare la capacità produttiva e l’efficienza dello stabilimento ubicato in area svantaggiata, il quale continua ad avere una piena centralità sul piano operativo e gestionale.

L’Agenzia ha risposto positivamente, evidenziando che è possibile accedere al credito di imposta in argomento in presenza di un dimostrabile nesso funzionale sufficientemente stringente tra la struttura produttiva, ubicata nelle zone agevolate, e i luoghi in cui il bene produttivo acquistato viene effettivamente utilizzato. In tali circostanze, infatti, l’investimento eseguito può essere considerato come una mera diramazione della struttura produttiva, a prescindere dalla presenza fisica dello stesso in azienda. A tal riguardo, però, resta necessario che l’istante mantenga in ogni caso il possesso dei beni agevolati anche quando questi sono utilizzate presso strutture localizzate al di fuori dei territori agevolabili, sopportandone i rischi relativi e servendosi di proprio personale per il loro utilizzo.


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