Imposte

Bonus investimenti, via libera sul trasferimento al consolidato

La risposta a interpello 508 apre all’uso per pagare l’Iresdi gruppo e al cumulo con altri incentivi

di Luca Gaiani

I crediti di imposta per investimenti previsti dalla legge di bilancio 2021 possono essere trasferiti al consolidato fiscale per il pagamento dell’Ires del gruppo. Lo precisa l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 508 del 23 luglio 2021. I crediti sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti l’investimento, purché non venga superato il 100% del costo dell’investimento, tenendo conto, nel calcolo, anche dei finanziamenti agevolati concessi per acquistare il bene.

La risposta 508/2021 esamina l’interpello di una società che ha in corso la realizzazione di investimenti in beni strumentali per i quali usufruirà dei tax credit previsti dalla legge 160/2019 e dalla legge 178/2020. La società ha ottenuto, in base ad uno specifico accordo di programma, due incentivi in base al Dm 9 dicembre 2014: contributo a fondo perduto pari al 47% del costo dei beni e finanziamento agevolato per il 28% del costo.La società pone tre quesiti alle Entrate. Il primo riguarda la possibilità e le modalità di cumulo tra i crediti di imposta fiscali e i contributi ricevuti. In secondo luogo, si chiede se tra i contributi rilevino anche i finanziamenti a tassi agevolati ed infine se i crediti di imposta della legge 178/2020 siano trasferibili al consolidato fiscale.

Sul primo punto, l’Agenzia risponde affermativamente ricordando che sia la legge 160 che la legge 178 consentono il cumulo con altre agevolazioni riguardanti l’investimento a condizione che il totale dei benefici concessi non ecceda il 100% del costo, considerando nel calcolo anche il fatto che i crediti di imposta non sono tassati ai fini Ires e Irap.

Tra le agevolazioni da considerare per verificare il rispetto del 100% del costo dell’investimento rientrano anche i finanziamenti agevolati. In questo caso, per misurare l’agevolazione, che è costituita dal tasso di interesse inferiore a quello di mercato, si devono utilizzare i parametri stabiliti per quantificare le intensità massime di aiuto a livello comunitario (disciplina de minimis di cui al regolamento Ue 651/2014).

Da ultimo la risposta 508/2021, si occupa della possibilità di utilizzo dei crediti di imposta da parte di società che aderiscono al consolidato fiscale. I crediti previsti dalla legge 160/2019, per espressa disposizione normativa (comma 191 di tale legge), non sono in alcun modo cedibili, neppure nell’ambito del consolidato fiscale. Per i crediti della legge 178, in assenza di divieti nella disposizione, valgono le regole dell’articolo 7, comma 1, lettera b) del Dm 1° marzo 2018 (norme di attuazione del consolidato). Conseguentemente, la società beneficiaria del credito potrà, per l’importo non utilizzato in compensazione nel modello F24, trasferirlo liberamente al consolidato fiscale per il pagamento dell’Ires del gruppo.

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