Bonus Irpef compensabile con il modello F24
La compensazione esterna del bonus Irpef introdotto dal governo Renzi nel modello F24 semplifica il recupero del credito anche quando i sostituti, una volta esaurite le ritenute fiscali, devono aggredire i contributi previdenziali riferiti al medesimo periodo. È quanto emerge dalla lettura della circolare 60 dell'Inps diffusa ieri.
Il flusso Uniemens non risulta interessato dalle operazioni di recupero. Vi è, tuttavia, una eccezione che riguarda gli enti e gli organismi che operano con il sistema di Tesoreria unica dello Stato. Questi soggetti, per il pagamento delle ritenute, dell'Irap, dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali utilizzano, generalmente, il modello "F24 enti pubblici" che si contraddistingue, in particolare, per l'assenza al suo interno della colonna "importi a credito compensati". Ciò rende nei fatti impossibile eseguire la compensazione.
Per sopperire a tale mancanza e, al tempo stesso, consentire un completo e rapido recupero degli importi anticipati, l'Inps prevede anche l'utilizzo del flusso mensile con una duplice modalità. La prima riguarda le amministrazione pubbliche titolari della sola posizione ex Inpdap; l'altra è, invece, riservata a quelle amministrazioni che risultano essere anche titolari di una posizione Inps riferita ai dipendenti. La circolare 60/2014 detta le istruzioni che devono seguire i soggetti a seconda della loro condizione. Per ognuno dei due percorsi di recupero, tracciati dall'istituto di previdenza, vengono evidenziate le particolarità, i codici di nuova introduzione nonché le implementazioni del flusso mensile Uniemens. Per quest'ultimo l'Inps, al fine di raggiungere il risultato, ha dovuto prevedere l'inserimento di nuovi campi e di nuovi elementi chiaramente descritti nella circolare.
Va evidenziato che, in entrambe le ipotesi (Uniemens riferito alla posizione Inps o utilizzo della ListaPosPA), gli importi da recuperare non potranno eccedere il complesso dei contributi da versare nel mese interessato. A tal fine, l'Inps precisa che andranno considerati i soli importi a debito, al lordo delle eventuali partite a credito. Nei flussi Inps individuali non sono previste indicazioni relative ai lavoratori beneficiari. Tale soluzione va, probabilmente, nella direzione di evitare la duplicazione di informazioni che saranno già contenute nei modelli Cud e 770. Con le istruzioni dell'istituto di previdenza, sembra definirsi il quadro riguardante la gestione dei recuperi da parte dei sostituti di imposta. Potrebbero avere qualche difficoltà solamente coloro che non avranno la possibilità di aggredire né il profilo fiscale né quello contributivo. Dovrebbe trattarsi, tuttavia, di casi di isolati che, laddove si manifestassero, andrebbero comunque regolamentati.
La compensazione esterna adottata in questa circostanza dalle Entrate non appare perfettamente in linea con il dettato normativo da cui si evince che il recupero deve essere eseguito internamente. L'adozione del codice tributo 1655 (utilizzato anche in ambito contributivo) richiede una piccola modifica all'articolo 1 del Dl 66/2014 che, presumibilmente, potrà avvenire in sede di conversione del decreto. Tale variazione – oltre a legittimare la compensazione esclusivamente nel modello F24 – potrà anche permettere di eliminare il criterio di priorità nell'utilizzo delle ritenute.
Restano, invece, ancora senza risposta una serie di dubbi che riguardano, per esempio, i pluricommittenti e i lavoratori che percepiscono trattamenti di sostegno al redito (Cig) con pagamento diretto da parte dell'Inps. Inoltre, va al più presto definito l'aspetto connesso al plafond massimo di utilizzo delle compensazioni (700mila euro annui, ex articolo 9, comma 2 del Dl 35/2013). L'agenzia delle Entrate dovrà chiarire se il "bonus Renzi", soggiace o meno a questo tetto. Sul punto (si veda sole 24 ore di ieri), in considerazione della natura del credito istituito dal Dl 66/2014, sembrerebbe possibile ritenere che il bonus resti escluso dal limite di utilizzo. In passato, infatti, per provvedimenti analoghi, il vincolo è stato escluso. Per una completa e ottimale riuscita dell'operazione sarebbe preferibile che queste situazioni venissero risolte con la massima sollecitudine.
La circolare 60/2014 dell'Inps