Adempimenti

Bonus con limiti alla distribuzione dei profitti

Filtro fino al 2023, pena la restituzione del beneficio fruito

di Paolo Meneghetti

Come spesso accade quando viene concessa una particolare agevolazione il legislatore tende ad evitare che il contribuente ponga in essere delle operazioni che solo temporaneamente rispettano i requisiti per ottenere il vantaggio fiscale, mentre è interesse generale che le agevolazioni fiscali siano concesse in contropartita di una certa stabilità temporale dei presupposti che le innescano.

Nel caso della Super Ace - che premia chi non esternalizza con attribuzione ai soci le risorse prodotte dalla propria società - non è sufficiente che tale scelta sia constatabile nel 2021, ma occorre evitare distribuzioni di utili fino al 2023 a pena di restituzione del beneficio fruito.

Il meccanismo di recapture è disposto dai commi 4 e 5 del citato art. 19, a seconda che sia stata scelta l’agevolazione nella veste di credito d’imposta oppure nella veste tradizionale della variazione diminutiva dal reddito imponibile. Con l’aiuto della relazione illustrativa al provvedimento (che propone opportuni esempi pratici) è possibile delineare il quadro complessivo delle condizioni che devono manifestarsi (e persistere) per non dover restituire il beneficio fiscale.

Ciò che emerge dalla relazione è che se si verificano, successivamente agli incrementi di capitale proprio nel 2021, decrementi dello stesso, la agevolazione (o in termini di credito d’imposta o di variazione diminutiva) va restituita in tutto o in parte.

È bene segnalare che la relazione illustrativa giustamente chiarisce che nei decrementi non vanno considerate le perdite di bilancio, e quindi deve trattarsi di decrementi che si traducano in attribuzione ai soci.

Sotto questo profilo una prima domanda è piuttosto ricorrente: ciò che non può essere prelevato è solo l’utile destinato del 2020 destinato a riserva (e che ha prodotto la Super Ace) o più in generale non può essere prelevato utile anche formato precedentemente?

Sembra di dover dire che qualunque prelievo dei soci fa scattare la restituzione del beneficio Super Ace, e ciò non solo per motivi logici, ma anche perché il prelevamento riduce la variazione in aumento dello stesso periodo d’imposta, sicché se fosse destinato a riserva l’utile 2020 di 1.000 e poi fosse distribuita una somma di 200 ( anche prelevata da riserve precedenti) in ogni caso la variazione rilevante sarebbe 800.

Questo tema non è rimandabile ai periodi 2022 e 2023 ,ma va messo a fuoco immediatamente nel senso che il meccanismo di recapture potrebbe verificarsi anche nel corso del 2021. È l’ipotesi in cui si scelga il credito d’imposta e lo si utilizzi già nel 2021 ed entro il 31 dicembre 2021 si verifichino decrementi di patrimonio netto: in tal caso una parte del credito d’imposta dovrà essere restituito in proporzione ai decrementi stessi.

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