Professione

Bonus di mille euro per i professionisti: niente domanda per chi ha già incassato marzo e aprile

Le regole per l'indennità di maggio inserite nel Dl Agosto: il termine per la cessazione di attività esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020

di Federica Micardi

I famigerati mille euro di maggio per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza sembrano in dirittura d’arrivo.

Nella bozza del decreto agosto che sta girando in queste ore l’articolo 10 «completa l’attuazione dell’articolo 78 del decreto rilancio, Dl 34/2020». Il testo non è definitivo, per cui cantare vittoria è prematuro, però è la prima volta che si legge nero su bianco che questa cifra sarà erogata e soprattutto con quali criteri.

I requisiti, rispetto ai due mesi precedenti, restano praticamente gli stessi, per cui chi ha già avuto il bonus a marzo e ad aprile (poco meno di 500mila professionisti) in teoria non dovrà ripresentare la domanda. C’è un’unica eccezione: è stato aggiornato il termine temporale per la cessazione di attività che viene esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020.

L’aver mantenuto invariati i requisiti è certamente una buona notizia, si eviterà di ritrovarsi nella paradossale situazione di marzo dove i requisiti sono cambiati in corsa creando non poche difficoltà, poi in parte rientrate dopo il passo indietro dei ministeri: a marzo, infatti, venne introdotto il requisito dell’iscrizione esclusiva a un solo ente quando le richieste per il bonus erano già state inoltrate, fatto che ha costretto le Casse a far aggiornare le domande; successivamente questo requisito è stato abrogato con effetto retroattivo.

Per i professionisti si tratta di una buona notizia però, per le Casse di previdenza chiamate ad anticipare questi aiuti non è una situazione ideale, perché sono ancora in attesa di quanto erogato per la tranche di aprile; il ristoro della bonus di marzo è avvenuto dopo più di tre mesi dall’erogazione.

Inoltre la cifra da erogare passa dai circa trecento milioni al mese a mezzo miliardo. O meglio, la bozza di decreto stima un esborso di 530 milioni.

Il ritardo sulle regole per l’assegno di maggio è stato attribuito proprio alla difficoltà di reperire le risorse necessarie, la soluzione trovata è quella di utilizzare 405,2 milioni del Fondo per il reddito di ultima istanza (Dl 18, articolo 44) e 124,8 milioni dalla riduzione dello stanziamento di 3,85 miliardi previsto all’articolo 84, comma 12 del decreto rilancio, per le indennità da 500, 600 e 1.000 euro erogate dall’Inps a diverse categorie di lavoratori danneggiati dal Covid-19.

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