Bonus mobili, causale vincolata
Il contribuente che nel bonifico di pagamento non indica la stessa causale prevista da banche e poste per i pagamenti relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati, non può fruire della detrazione Irpef del 50% sull'acquisto di grandi elettrodomestici e mobili. Se invece vengono utilizzati bancomat o carte di credito è necessario conservare, oltre allo scontrino o alla fattura, anche la documentazione di addebito sul conto corrente. Si tratta di alcune precisazioni fornite dall'agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E del 21/5/2014 con la quale è stato inoltre chiarito che tra i lavori di manutenzione straordinaria che consentono la fruizione del bonus arredi possono rientrare anche gli interventi finalizzati al risparmio energetico riconducibili alla manutenzione straordinaria.
L'Agenzia ha così esteso, anche al benefit sull'acquisto dei mobili, il principio già affermato nella risoluzione n. 55/e/2012 che può essere così riassunta: da quando l'articolo 25 del Dl 78/2010 ha imposto a banche e poste di operare una ritenuta d'acconto (originariamente del 10%, poi ridotta al 4%) sui bonifici disposti dai contribuenti per poter beneficiare di deduzioni o detrazioni Irpef, la compilazione incompleta del bonifico, pregiudicando l'effettuazione della ritenuta d'acconto in capo al percettore delle somme, comporta l'esclusione dal bonus fiscale del 50% (o del 65%).
Il discutibile assunto (non vi è infatti alcuna norma primaria o regolamentare che commini l'indetraibilità della spesa nel caso in cui sul pagamento non venga effettuata la ritenuta d'acconto da parte di banche e poste), trova un'espressa deroga nella circolare 11/E/2014 con riguardo all'acquisto di elettrodomestici o di arredi effettuato all'estero con pagamento attraverso bonifico internazionale e accredito su un conto corrente estero. In questo caso sarà sufficiente che il bonifico contenga il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la causale del versamento e il codice identificativo eventualmente attribuito al fornitore dal paese estero.
Sempre in ordine alle condizioni che rendono fruibile il bonus mobili, va evidenziato un importante chiarimento contenuto nella stessa circolare rispetto all'individuazione delle spese di ristrutturazione che "aprono le porte" all'ulteriore benefit per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici. Viene infatti precisato che tra gli interventi di manutenzione straordinaria che rendono fruibile il benefit sull'acquisto dei mobili sono ricompresi anche quelli finalizzati al risparmio energetico che possono essere effettuati pure in assenza di opere edilizie propriamente dette. In particolare, rientrano in tale fattispecie gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 1 della legge 10/1991 - quali, ad esempio, il sole e la trasformazione di prodotti vegetali - che sono assimilati, a tutti gli effetti, alla manutenzione straordinaria (articolo 123, comma 1, Dpr 380/2001). Ne consegue che l'installazione di pannelli solari per produrre energia elettrica, piuttosto che di una stufa a pellet, consente l'utilizzo del bonus arredi; a condizione che per i predetti interventi di riqualificazione energetica il contribuente non intenda fruire, sussistendone le condizioni, della detrazione del 65% ma esclusivamente di quella del 50% (paragrafo 3.2, circolare Agenzia n. 29/e/2013).
L'amministrazione finanziaria ha altresì chiarito che l'ammontare massimo di spesa di 10mila euro - sul quale è possibile godere della detrazione Irpef del 50% - deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell'intero arco temporale che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, anche nel caso di successivi e distinti interventi che abbiano interessato un'unità immobiliare.