Imposte

Bonus mobili fino a 16mila euro dalle spese 2021 anche con il 110% antisismico

L’apertura della circolare 30/E si intreccia con la modifica del massimale nella legge 178/2020 che però riguarda le spese sostenute nel 2021 per gli interventi edilizi iniziati nel 2020

di Alessandro Borgoglio

Spetta il bonus mobili anche in caso di interventi antisismici effettuati con il superbonus, e anche se è stata scelta l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Peraltro, per le spese sostenute nel 2021, il bonus mobili avrà - per effetto della legge di Bilancio (legge 178/2020 pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 30 dicembre 2020) - un massimale maggiorato a 16mila euro, a patto che gli interventi edilizi siano iniziati dal 1° gennaio 2020. Il chiarimento ufficiale è desumibile dal paragrafo 5.1.7 della circolare 30/E/2020.

L’articolo 16, comma 2 del Dl 63/2013 prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del Tuir è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2020 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (cosiddetto bonus mobili).

La legge di Bilancio 2021, approvata definitivamente dal Senato il 30 dicembre, ha prorogato e potenziato il bonus mobili, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2020, aumentando fino a 16mila euro l’ammontare massimo delle spese - documentate e sostenute nel 2021 - su cui deve essere calcolata la detrazione del 50%, rispetto al precedente limite di 10mila euro.

L’agenzia delle Entrate, con la circolare 29/E/2013, aveva precisato che il bonus mobili è usufruibile solo se sono stati esperiti gli interventi:

• di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;

• di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia su parti comuni o su singole unità immobiliari residenziali;

• necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;

• di restauro o di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Considerato che per gli interventi antisismici l’articolo 16-bis del Tuir costituisce la disciplina generale di riferimento e che per accedere al bonus mobili è necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sopra indicati, tale bonus mobili - hanno chiarito le Entrate con la circolare 30/E/2020 - spetta anche ai contribuenti che fruiscono del sismabonus “ordinario” nonché del superbonus “antisismico” al 110% di cui al comma 4 dell’articolo 119 del Dl 34/2020.

Il bonus mobili spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni sopra citate optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito ai sensi dell’articolo 121 del Dl 34/2020.

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