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Bonus mobili per la ristrutturazione iniziata e completata nel 2022

La spesa effettuata entro il limite di 10mila euro può essere portata in detrazione nel modello 730/2023

di Stefano Cingolani

La domanda

I lavori di ristrutturazione, per i quali è stata effettuata la cessione del credito 50%, sono iniziati e completati nell'anno 2022. Sempre nel 2022 sono stati acquistati e pagati mobili ed elettrodomestici per un importo di 10.000 euro. Si chiede se la detrazione potrà essere richiesta nel modello 730/2023 non essendo chiaro il riferimento ai lavori iniziati nell'anno precedente.
i. c. CN

Il bonus mobili consente di fruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. L’agevolazione è stata prorogata dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021, articolo 1, comma 37) per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per acquistare mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per l’anno 2022.

Per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio. Tale intervento deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici. Si ritiene che l’intervento descritto dal lettore, iniziato e completato, nel 2022 integri appieno i requisiti temporali per poter correttamente fruire della detrazione in commento. In conclusione si evidenzia che gli acquisti di alcuni elettrodomestici, per i quali si può usufruire del bonus (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici) vanno comunicati all’Enea. Tutte le informazioni sull’invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell’Enea. La mancata o tardiva trasmissione non implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).

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